Comma abrogato dall'art. 1, comma 188, della L.R. 06/05/2013, n. 5, così recitava:

"7. L’importo chilometrico a base d’asta di ciascun bacino di cui al comma 6, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, all’importo chilometrico riconosciuto, a far data dal 1 gennaio 2011, dalla Regione a ciascun comune per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, al netto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in applicazione delle tariffe medio tempore vigenti."

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