Comma abrogato dall'art. 1, comma 188, della L.R. 06/05/2013, n. 5, così recitava:

"5. L’importo chilometrico a base d’asta di ciascun bacino di cui al comma 4, fissato al netto ed eventualmente modificato nel contenuto dei proventi da traffico spettanti agli affidatari in applicazione delle tariffe medio tempore vigenti, non può essere inferiore, in fase di primo esperimento, al valore medio della somma complessiva attualmente riconosciuta dalla Regione alle province per il finanziamento del complesso dei servizi minimi di rispettiva competenza, ridotto nei sensi di cui al comma 3."

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