N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 1, comma 188, della L.R. 06/05/2013, n. 5, così recitava:

"Art. 32 (Disposizioni sulle concessioni di acque minerali) — 1. Nelle more dell’adozione del piano regionale di settore, di cui all’articolo 38, comma 1 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e al fine di valorizzare le risorse idriche di elevato pregio le cui qualità sono state riconosciute con decreto del Ministero della Salute, è consentito il rilascio di concessioni minerarie provvisorie per la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, termali e di sorgente in bacini di nuovo interesse minerario.

2. Le disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/2010 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), che disciplinano il conferimento a terzi di concessioni oggetto di cessazione, non si applicano alle istanze di riassegnazione delle concessioni dichiarate cessate, inoltrate antecedentemente all’entrata in vigore del predetto regolamento, in conformità al disposto dell’articolo 44, comma 18, della legge regionale 8/2008, secondo cui nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, non possono essere rilasciate nuove concessioni, fatte salve le riassegnazioni di quelle dichiarate cessate."

Dalla redazione