Comma abrogato dall'art. 50, comma 1, della L.P. 13/11/2014, n. 12, così recitava:

"3. In prima applicazione di questa legge le norme regolamentari previste dall'articolo 6 sono approvate dalla Giunta provinciale, previa intesa con l'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni e previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Nel caso in cui l'intesa non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Giunta provinciale, ovvero il parere della commissione consiliare non sia reso entro quindici giorni dalla richiesta, la Giunta medesima può comunque approvare il regolamento tenendo conto delle posizioni emerse."

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