Articolo abrogato dall'art. 14, comma 1 della L.R. 02/12/2011, n. 40, così recitava:

“Art. 15

Non occorre nuovo parere ove si verifichi nel corso dei lavori, senza l'applicazione di nuovi prezzi, una maggiore spesa non superiore al 20% dell'importo approvato, aumentato delle somme risultanti dal progetto suppletivo debitamente approvato.”

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