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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Bolzano 28/05/2021, n. 19
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D. Pres.P. Bolzano 28/05/2021, n. 19
- D. Pres. P. 19/09/2022, n. 24
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento disciplina gli obblighi dell'esercente nonché i requisiti e i compiti del personale degli impianti a fune destinati al pubb |
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Art. 2 - Esercente e personale1. All'esercizio dell'impianto provvedono: a) |
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Art. 3 - Obblighi dell'esercente1. L'esercente è tenuto a: a) provvedere alla nomina del tecnico/della tecnica responsabile, di seguito abbreviato T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 4; b) provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d'esercizio, all'assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Entro 5 giorni dall'apertura dell'impianto l'esercente trasmette all'ufficio provinciale competente l'elenco, controfirmato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, dei nominativi del |
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Art. 4 - Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile1. Il T.R. preposto/La T.R. preposta agli impianti a fune di cui all'articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, deve essere un ingegnere/un'ingegnera con diploma di laurea quinquennale e abilitazione all'esercizio della professione nel territorio della Repubblica; nel caso di sciovie il/la T.R. può essere un tecnico/una tecnica con titolo di studio di perito industriale o equipollente. Il/La T.R. deve comunque essere iscritto/iscritta al relativo albo professionale e possedere una specifica competenza nel settore dei tras |
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Art. 5 - Compiti del tecnico/della tecnica responsabile1. Il/La T.R.: a) redige, per i nuovi impianti, il regolamento di esercizio di cui all'articolo 26, comma 1 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, basandosi sullo schema tipo predisposto dall'ufficio provinciale competente e adattandolo alle particolari esigenze dell'impianto dopo aver sentito l'esercente, la ditta costruttrice e il progettista e tenendo conto delle eventuali prescrizioni particolari e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell'impianto. Per gli impianti esistenti presenta all'ufficio provinciale competente eventuali proposte di modifica al regolamento di esercizio per adeguarlo a mutate esigenze tecniche o di esercizio; b) verifica che l'attrezzatura utilizzata dalle squadre di evacuazione sia compatibile con l'impianto; c) determina il numero degli addetti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio; d) dà l'assenso all'impiego di personale non abilitato per lo svolgimento di tirocini formativi presso l'impianto, subordinandolo alla sorveglianza continua da parte di personale abilitato; e) autorizza l'impiego del personale abilitato proposto dall'esercente, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni; f) |
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Art. 6 - Personale addetto all'esercizio di impianti a fune1. Il personale addetto alla conduzione degli impianti a fune garantisce lo svolgimento sicuro e regolare del pubblico esercizio. Normalmente detto personale è costituito da: a) il/la capo servizio; b) il/la macchinista; c) l'agente della stazione |
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Art. 7 - Compiti del/della capo servizio1. Il/La capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel regolamento d'esercizio e quelle impartite dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. Interviene di propria iniziativa in caso di situazioni particolari, integrando le disposizioni ricevute con provvedimenti propri, atti a garantire o a ripristinare la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Il/La capo servizio: a) si trova - durante il pubblico esercizio - in prossimità dell'impianto o degli impianti di cui è responsabile ed è reperibile in ogni momento, anche a mezzo telefonico o radiotelefonico; b) ecercita il controllo sull'impianto e sulla regolarità del traffico viaggiatori; c) vigila sull'attività e sul corretto comportamento del personale nei confronti dei viaggiatori, relazionando al/alla T.R. le eventuali negligenze; d) effettua regolarmente controlli sullo stato delle funi; |
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Art. 8 - Compiti del/della macchinista1. Il/La macchinista: a) provvede, eventualmente in collaborazione con gli/le agenti, alla manovra e alla sorveglianza nonché al regolare stato di efficienza dell'intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell'impianto; b) resta nei pressi del posto di manovra per sorvegliare il corretto funzionamento dell'intero impianto e pronto/pronta a intervenire; c) esegue, con l'aiuto degli/de |
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Art. 9 - Compiti dell'agente1. L'agente: a) durante l'esercizio rimane al |
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Art. 10 - Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione1. Le qualifiche del personale sono le seguenti: a) qualifica 1: capo servizio; b) qualifica 2: macchinista; c) qualifica 3: agente. 2. Le qualifiche si riferiscono a ciascuna delle seguenti categorie di impianti: categoria A: ascensori inclinati, slittovie e impianti speciali a fune non compresi nelle categorie successive; |
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Art. 11 - Esami1. Per l'ammissione all'esame il candidato/la candidata presenta un'apposita domanda che può essere prodotta fino a un anno prima del compimento delle età di cui all'articolo 13, comma 1. I requisiti di cui all'articolo 13 devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell'ufficio provinciale competente. 2. Normalmente possono presentare domanda di ammissione all'esame per la qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria |
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Art. 12 - Certificato di abilitazione1. I certificati di abilitazione devono riportare le seguenti indicazioni: a) nome e cognome, b) data di nascita, c) residenza, d) qualifica e categoria di impianti, |
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Art. 13 - Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione1. L'età minima per la qualifica di capo servizio è di 21 anni, mentre per le altre qualifiche, compresa quella di agente, è di 18 anni. 2. Il candidato/La candidata deve dimostrare di possedere, oltre ai requisiti psicofisici richiesti per le qualifiche di "capo servizio" e "macchinista", anche i seguenti requisiti: a) acuità visiva: almeno 12/10 complessivamente, con non meno di 4/10 sull'occhio peggiore e uguale o superiore a 8/10 sull'occhio migliore, raggiungibile con correzione di lenti non superiore a -8D oppure +8D; b) campo visivo: normale; |
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Art. 14 - Abrogazione di norme1. Il decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45, recante "Regolamento di esecuzione concernente il personale preposto all'esercizio |
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Art. 15 - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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Allegato A - Programma d'esame - Articolo 11 comma 41. Per tutte le categorie, a eccezione della categoria S/b, le prove teoriche vertono su: a) nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati negli impianti a fune; b) nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali i |
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Allegato B - Programma d'esame per la categoria S/b - Articolo 11 comma 41. Per gli aspiranti e le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b le prove teoriche vertono su: a) nozioni relative alle norme di sicurezza; |
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Allegato C - Programma d'esame per tecnici e tecniche responsabili - Articolo 4 comma 21. Per i tecnici e le tecniche responsabili la prova teorica verte su: a) nozioni sulle norme vigenti e applicabili in materia di costruzione ed esercizio degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio e di ostacoli alla navigazione aerea; b) nozioni sul regolamento d'esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio; |
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