Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 26/11/2001, n. 42; dall'art. 1 della L.R. 20/05/2002, n. 20 e abrogato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 14/07/2006, n. 11, così recitava:

“Art. 9

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Presidente del Consiglio regionale secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 ed è composto dal Presidente e da due membri effettivi.

2. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione contabile dell'Ente ed in particolare esprime motivato parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo alle norme di legge.

3. Il Collegio dei Revisori trasmette alla Giunta regionale una analitica relazione annuale sulla gestione contabile dell'Ente.

4. Al Presidente ed ai due membri del Collegio dei Revisori compete rispettivamente un compenso pari al 15% ed al 10% di quello spettante al Direttore, senza tener conto della retribuzione di risultato, nonché il rimborso delle spese sostenute quando, in ragione del loro incarico, si rechino fuori del Comune in cui ha sede l'Ente.”

Dalla redazione