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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/10/2020, n. 0142/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/10/2020, n. 0142/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 22/10/2020, n. 0142/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), inserendo, al comma 2, la lettera g bis), che affida alla Regione il compito, tra l'altro, di rilasciare i provvedimenti inerenti alle zone cinofile; VISTO l'articolo 25 (Zone per le attività cinofile) della legge regionale 6/2008 che reca norme disciplinanti l'istit |
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Allegato - Regolamento per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la fruizione delle zone cinofile in attuazione e per i fini di cui agli articoli 25, comma 6, e 39, comma 1, lettera h.1, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, per il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento al loro interno dell'attività cinofila e le delimitazioni o recinzioni, in attuazione dell'articolo 25, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
Art. 2 - Tipi di zone cinofile 1. Le zone cinofile di cui al presente regolamento si identificano in: a) zone cinofile la cui istituzione è richiesta dai Distretti venatori, dalle Riserve di caccia, da associazioni venatorie o cinofile e da imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 6/2008; b) zone cinofile la cui istituzione è richiesta dai Distretti venatori e dalle Riserve di caccia, in forma singola o associata, di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 6/2008.
Art. 3 - Autorizzazione 1. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia in forma singola o associata, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile, di cui all'articolo 2, per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia. 2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), nelle zone cinofile di cui all'articolo 2 è consentito, anche per uso di caccia, l'addestramento e allenamento dei falchi. 3. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a cinque annate venatorie, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.P.Reg. 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e-bis), 33 comma 2-bis, 33-bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6(Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria). 4. Qualora l'autorizzazione sia riferita all'istituzione di zone cinofile di cui all'articolo 2, lettera b), l'attività di cui ai commi 1 e 2 è limitata a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. 5. L'autorizzazione indica il nome del legale rappresentante, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata. 6. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Art. 4 - Tabellazione 1. Il territorio costituito in zona cinofila deve essere identificato a cura del gestore dell'impianto mediante tabelle di colore bianco, aventi dimensioni di centimetri 30 x 40, recanti in nero la denominazione della zona cinofila. 2. Le tabelle sono collocate lungo il perimetro delle zone cinofile, ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella si possano vedere le due contigue. 3. Quando si tratta di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.
CAPO II - Zone cinofile Art. 5 - Requisiti per l'istituzione di zone cinofile 1. I requisiti per l'istituzione di una zona cinofila, di cui all'articolo 25, comma 1, della legge regionale 6/2 |
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