FAST FIND : GP18527

Sent. C. Giustizia UE 20/01/2021, n. C-619/19

7240211 7240211
Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/4/CE - Accesso del pubblico all’informazione in materia ambientale - Progetto di costruzione di infrastrutture «Stuttgart 21» - Rigetto di una domanda di informazione ambientale - Articolo 4, paragrafo 1 - Motivi di rifiuto - Nozione di «comunicazioni interne» - Portata - Limitazione nel tempo della tutela di siffatte comunicazioni.

1) L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «comunicazioni interne» comprende tutte le informazioni che circolano all’interno di un’autorità pubblica e che, alla data della domanda di accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, eventualmente dopo la loro ricezione da parte di detta autorità e purché non siano state o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della suddetta ricezione.

2) L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della direttiva 2003/4/CE deve essere interpretato nel senso che l’applicabilità dell’eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di un’autorità pubblica non è limitata nel tempo. Tuttavia, tale eccezione può applicarsi solo nel periodo in cui la tutela dell’informazione richiesta è giustificata.

Dalla redazione