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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Campania 02/02/2021, n. 1
Regolam. R. Campania 02/02/2021, n. 1
Regolam. R. Campania 02/02/2021, n. 1
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Capo I - Oggetto e finalità |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m) della Legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 |
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Capo II - Conduzione e accesso degli animali d’affezione in luoghi pubblici o aperti al pubblico |
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Art. 2 - Disposizioni comuni1. Agli animali d’affezione, accompagnati da un conduttore in grado di assisterli adeguatamente, è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie e di regolarità anagrafica, statali e regionali, con le seguenti modalit&agra |
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Art. 3 - Parchi e aree verdi destinate al pubblico1. L’accesso degli animali d’affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico è consentito con le modalità di cui all’articolo 2, agli animali non affetti da malatti |
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Art. 4 - Spiagge e stabilimenti balneari1. I Comuni costieri individuano le spiagge libere, o altri luoghi demaniali utilizzati per l’accesso al mare, dove è consentito l’accesso degli animali di affezione, e destinano a tale scopo almeno l’1% della lunghezza totale dei tratti di costa destinati alla balneazione. 2. L’accesso dei cani è altresì consentito negli stabilimenti balneari che non hanno ottenuto dal Comune la limitazione all’accesso di cui al comma 3 dell’articolo 15 della Legge. 3. Le aree destina |
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Art. 5 - Uffici e strutture pubbliche e private aperti al pubblico1. L’accesso degli animali d’affezione negli uffici e nelle strutture aperti al pubblico è consentito agli animali, non affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto ed endoparassiti, con le modalità di cui all’articolo 2, limitatamente a un animale per ogni conduttore. I cani di piccola taglia possono essere tenuti in idoneo trasportino. |
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Art. 6 - Luoghi aperti al pubblico ove sono presenti alimenti destinati al consumo umano1. L’accesso degli animali d’affezione negli esercizi pubblici di somministrazione e di vendita di alimenti destinati al consumo umano, ai sensi del punto 4, Cap. IX, Allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, è consentito con le modalità di cui all’articolo 2 e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. |
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Art. 7 - Accesso degli animali d’affezione sui mezzi di trasporto pubblico locale1. Agli animali d’affezione, accompagnati da un conduttore in grado di assisterli adeguatamente, è consentito l’accesso sui mezzi di trasporto pubblico operanti ne |
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Art. 8 - Strutture ospedaliere1. Ai cani e ai gatti, accompagnati da un conduttore in grado di gestirli e di averne il pieno controllo, è consentito l’accesso alle strutture ospedaliere, pubbliche e private accreditate, regionali, nel rispetto delle seguenti disposizioni. 2. Ogni struttura ospedaliera pubblica o privata regionale, sulla base delle peculiarità della propria struttura nonché della valutazione del rischio sanitario, disciplina in una apposita sezione della Carta dei Servizi pubblicata sul portale istituzionale: a) modalità di accesso, limiti ed eventuali motivazioni in caso di divieto nelle aree esterne agli edifici di ricovero e cura di pertinenza, nelle aree interne comuni e nei reparti di degenza. È in ogni caso precluso l’accesso presso le seguenti Unità Operative/Servizi: Unità di terapia Intensiva, Medicina d’Urgenza, Chirurgia d’urgenza, Traumatologia d’urgenza, Unità o stanze di isolamento comprese quelle che ospitano i pazienti posti sotto precauzioni per contatto, Unità di terapia intensiva e semi-intensiva post-operatoria, Centri Trapianto, Centri grandi ustionati, Centri Dialisi, Ostetricia e Nursery, Sale operatorie, Sale di Diagnostica e Interventistica invasiva, Sale con impianti radiologici, Sale mensa; b) procedura e modello per l’istanza di accesso dell’animale, presentata dal paziente o da suo f |
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Art. 9 - Strutture residenziali e semiresidenziali1. Ai cani e ai gatti, accompagnati da un conduttore in grado di gestirli e di averne il pieno controllo, è consentito l’accesso alle strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche o |
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Capo III - Valutazione del rischio dei cani morsicatori e aggressivi |
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Art. 10 - Segnalazione dei casi di aggressioni o di morsicature1. I casi di aggressioni o di morsicature operate da cani in danno di persone o di animali sono segnalati, nei modi di legge, ai Servizi Veterinari delle A.S |
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Art. 11 - Strumenti e definizioni per la valutazione del rischio1. Al fine di adottare criteri uniformi in ambito regionale per l’individuazione dei livelli di rischio di pericolosità dei cani e per una corretta valutazione e gestione degli stessi in occasione di episodi di morsicature o di aggressioni in danno di persone o animali, il Veterinario Ufficiale utilizza gli strumenti di valutazione presen |
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Art. 12 - Gestione degli eventi1. Il Veterinario Ufficiale inserisce gli episodi di aggressione e morsicature operati da cani nel sistema informatico della BDU, nelle specifiche sezioni della scheda anagrafica del cane, annotando, oltre la data dell’evento, anche tutt |
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Art. 13 - Formazione1. La Regione promuove corsi di formazione e aggiornamento in materia di tutela dell’incolumità pubblica dal |
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Capo IV - Registro Tumori Animali (RTA) |
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Art. 14 - Finalità1. Il Registro Tumori Animali (RTA) è il sistema informativo on line della Regione Campania di registrazione dei tumori diagnosticati negli animali finalizzato a realizzare la raccolta, l’elaborazione e la registrazione di dati statistici completi, di buona qualità e validati scientificamente, provenienti da molteplici fonti di flussi informativi in campo sanitario veterinario, per incidenza, prevalenza e sopravvivenza, seco |
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Art. 15 - Organizzazione territoriale e gestione del Registro Tumori Animali1. Il RTA della Regione Campania è articolato in una sede centrale, allocata presso il Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV), e in sedi provinciali e sub provinciali, denominate Sezioni, allocate presso una unità operativa nell’ambito della struttura organizzativa dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione con dotazione organica sufficiente alle necessità territoriali prevista dagli Atti Aziendali. 2. La sede centrale del RTA: |
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Art. 16 - Fonti dei flussi informativi sui dati dei tumori animali1. Le Sezioni procedono alle attività di registrazione dei dati concernenti i tumori diagnosticati negli animali attraverso l'utilizzo delle seguenti fonti di flussi informativi: a) dati inseriti nel sistema informativo regionale Veterinary Activity Management (VAM) dalle strutture veterinarie territoriali delle AA.SS.LL nell’ambito delle attività istituzionali clinic |
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Art. 17 - Sistema informatico regionale per la gestione del RTA1. Per la gestione del RTA, il sistema informatico regionale VAM è implementato attraverso la realizzazione di un s |
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Art. 18 - Funzionamento e monitoraggio1. La struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, di concerto con la sede centrale, garantisce standard di qualità ed uniformità operativa alle attività di ciascuna Sezione. 2. Per la finalità di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, con il supporto tecnico della sede centrale, elabora e adotta un protocollo tecnico di indirizzo |
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Art. 19 - Cooperazione con il Registro Tumori di Popolazione1. Per i fini di cui all’articolo 6, comma 4, lett. g) della legge regionale n. 19/2012, la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi di raccolta dati e le modalità di interscambio sono definiti mediante un protocollo di intesa tra il Registro Tumori di Po |
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Art. 20 - Richiesta di elaborazione ed estrazione di dati statistici1. Il RTA produce elaborazioni ed estrazioni di dati statistici sui casi di tumore negli animali in riferimento a determinate aree geografiche subcom |
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Art. 21 - Laboratori di riferimento per il funzionamento del RTA1. Sono considerati laboratori di riferimento del RTA: |
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Capo V - Pronto Soccorso per animali vaganti |
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Art. 22 - Disposizioni generali1. Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente assicura il servizio di primo soccorso e pronto soccorso per animali ra |
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Art. 23 - Numero Verde Regionale1. Il servizio di pronto soccorso per animali randagi vaganti, ritrovati feriti o gravemente ammalati sul territorio della A.S.L. competente, può essere attivato da enti e privati cittadini, su chiamata diretta o attraverso il numero verde regionale, istitu |
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Art. 24 - Gestione del Pronto Soccorso Regionale di I Livello1. A seguito delle richieste pervenute al Servizio Veterinario, su chiamata diretta dell’utente o tramite il numero verde regionale, ogni A.S.L. attiva il servizio di primo soccorso e di pronto soccorso secondo le procedure obbligatorie aziendali, avvalendosi di operatori tecnici debitamente formati, ai sensi dell’articolo 19 comma 1 lett. f) della Legge, e di personale medico veterinario dedicato e, in ogni caso, al fine di limitare al massimo i tempi di spostamento e trasporto degli animali, predispone il ricovero presso la struttura sanitaria territoriale aziendale più vicina attrezzata per le prestazioni sanitarie di pronto soccorso. 2. Gli animali randagi, vaganti sul territorio e ritrovati feriti sono trasportati dal personale tecnico addetto al primo so |
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Art. 25 - Gestione del Pronto Soccorso Regionale di II Livello1. Le prestazioni di secondo livello assistenziale mediche, chirurgiche o diagnostica per immagini su richiesta della A.S.L. committente possono essere erogate presso le strutture abilitate con le seguenti modalità: |
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Capo VI - Strutture e servizi di ricovero degli animali d’affezione |
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Art. 26 - Classificazione e requisiti delle strutture di ricovero1. Le strutture adibite a ricovero di animali d'affezione si distinguono in canile sanitario, canile municipale e canile privato. 2. Il canile sanitario è una struttura |
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Art. 27 - Criteri per il risanamento dei canili esistenti1. I Canili municipali e privati provvedono al risanamento delle strutture esistenti e presentano all’A.S.L. territo |
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Art. 28 - Servizio di ricovero e degenza dei cani vaganti1. Il presente articolo stabilisce i requisiti minimi che i Comuni rispettano nei disciplinari per l’affidamento dei servizi di ricovero e mantenimento dei cani randagi nei canili pubblici e privati, nel rispetto del riconoscimento al cane del diritto alla vita in condizioni di benessere. 2. Il titolare del canile è responsabile della salute degli animali ricoverati, provvede a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la razza e la taglia. 3. Agli animali è garantito: a) cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e giornaliera; b) cure sanitarie ed adeguato livello di benessere fisico e etologico; c) ricovero in box adeguati e regolare pulizia degli spazi di dimora; d) possibilità di esercizio fisico. e) standard organizzativi per impedirne la fuga ed il vagabondaggio e garantire la tutela di terzi da aggressioni. 4. Il canile deve essere in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e di personale previsti all’articolo 11 della Legge, nonché della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 11 comma 3 della Legge, con indicazione del numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali, fermo restando la massima recettività consentita di 350 animali. 5. Oltre ai requisiti previsti al comma 4 e 10 dell’articolo 11 della Legge, il canile assicura i seguenti requisiti minimi strutturali: a) ampi recinti per il soggiorno dei cani costituti da box prefabbricati o in muratura. I box debbono prevedere una “zona coperta”, di materiale isolante e facilmente disinfettabile, munita di pedana sollevata da terra o cuccia, ed una “zona scoperta”; b) zona coperta dei box, provvista di idonea copertura isolante, chiusa e delimitata ai tre lati da materiale coibentato, sufficientemente alta, in modo da garantire ai cani ospitati il riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e consentire le operazioni giornaliere di pulizia degli operatori; c) distri |
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Art. 29 - Tariffario Regionale1. La tariffa giornaliera per il mantenimento dei cani vaganti catturati e ricoverati nei canili è pari a un importo pro capite variabile in relazione alla taglia, all’età ed all’aggressività dei soggetti, compreso tra 3,00 a 5,00 euro più IVA: |
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Capo VII - Allevamenti, pensioni, centri di addestramento, attività di toelettatura e negozi di vendita di animali di affezione |
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Art. 30 - Requisiti degli allevamenti di animali d’affezione1. L'allevamento è una struttura destinata al ricovero e alla riproduzione, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli all’anno, di proprietà dell’allevatore. 2. Le strutture di allevamento per cani, in numero compresi tra 5 e 10 fattrici o tra i 30 e i 60 cuccioli all’anno devono essere dotate dei requisiti di cui all’articolo 11, comma 4, lettere b), d) h) e i) e agli articoli 17 e 18 della Legge e di box e annessi recinti all’aperto delle seguenti dimensioni: Dimensioni dei box per cani e degli annessi recinti all’aperto
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Art. 31 - Requisiti delle pensioni per gli animali d’affezione1. La pensione è una struttura destinata al ricovero temporaneo, a fini commerciali, di cani, gatti ed altri animali d'affezione di proprietà, dotata di box per la permanenza notturna. 2. Le pensioni per cani devono essere dotate dei requisiti strutturali e gestionali di cui all’articolo 11, commi 4, lettere b), d) e), h) i) 7, 10 e 11 e agli articoli 17 e 18 della Legge. 3. I box devono essere dotati di idonea schermatura al fine di non permettere la visione reciproca tra gli animali e possedere adeguata illuminazione anche artificiale per permetterne l’ispezione in caso di necessità. 4. I box per le fattrici ed i loro cuccioli come quelli destinati ai cani |
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Art. 32 - Attività di toelettatura per animali d’affezione1. L’attività di toelettatura in sede fissa è l’attività di lavaggio e tosatura per animali da affezione in una struttura non mobile. 2. Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 comma 1 della Legge, le attività di cui al comma 1 devono essere dotate dei seguenti requisiti strutturali: a) almeno una sala d’attesa, una sala per le attività di lavaggio, tosatura, toelettatura, un servizio igienico ad uso privato; b) pavimento impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, di colore chiaro, fornito di scarico sifonato delle acque di lavaggio; c) pareti lavabili e disinfettabili e di colore chiaro fino all’altezza di 2 metri; d) qualora non sia presente la po |
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Art. 33 - Centri di addestramento1. I centri di addestramento sono strutture, ove non è prevista la permanenza notturna dei cani utilizzate per l’attività di addestramento, asilo diurno o rieducazione dei cani. 2. Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 comma 1 della Legge, i centri di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti: a) superficie |
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Art. 34 - Negozi di vendita di animali di affezione1. Fermo restando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della Legge, i negozi di vendita di animali di affezione devono possedere i seguenti requisiti: a) locali adibiti al commercio degli animali d’affezione ben areati ed illuminati e tenuti in condizioni di massima igiene, mediante interventi di ordinaria e straordinaria pulizia e, ove occorra, di disinfezione e disinfestazione con evidenza documentata; b) parametri microclimatici idonei per specie nelle aree che ospitano gli animali; c) locale o armadietto per la conservazione degli alimenti e congelatore nel caso di utilizzo di insetti, topi, ratti, conigli e pulcini congelati destinati ad uccelli insettivori, rapaci e rettili; |
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Art. 35 - Registro1. Le strutture di cui all’articolo 30, 31 e 34 hanno l'obbligo di tenere e aggiornare contestualmente all’atto della movimentazione in ingresso o in uscita de |
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Art. 36 - Regime amministrativo1. L’apertura, la chiusura, la variazione di titolarità e le altre modifiche amministrative delle strutture d |
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Art. 37 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle strutture già attivate che si adeguano alle stesse entro dod |
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Capo VIII - Cimiteri degli animali d’affezione |
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Art. 38 - Disposizioni generali1. Nei cimiteri per animali d’affezione è consentito il seppellimento delle spoglie e dei resti degli animali d’affezione. 2. È vietato l’accoglimento delle |
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Art. 39 - Definizioni1. Ai fini del presente Capo, si intende per: a) cremazione: incenerimento diretto dei corpi degli animali d’affezione a no |
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Art. 40 - Localizzazione dei cimiteri1. Le aree da destinare ai cimiteri per animali d’affezione sono individuate dai Comuni nell'ambito dello strumento urbanistico, nel rispetto delle norme |
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Art. 41 - Procedure per la realizzazione e la gestione1. I cimiteri per animali d’affezione, nel rispetto della normativa edilizia e previo ottenimento dei titoli edilizi previsti, possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati. 2. I soggetti interessati alla realizzazione e all’ampliamento dei cimiteri per animali richiedono al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei titoli edilizi necessari. 3. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari è corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione previsti dalla normativa vigente, della seguente documentazione: a) relazione idrogeologica della località, con indicazioni della composizione chimico-fisica del terreno, della profondità e della direzione della falda; la profondità della falda freatica deve essere tale da assicurare una distanza di almeno 0,50 metri tra il livell |
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Art. 42 - Caratteristiche dei terreni1. Il terreno del cimitero per animali d'affezione è dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidit& |
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Art. 43 - Caratteristiche tecniche e funzionali1. Il cimitero per animali d'affezione è recintato lungo il perimetro e adeguatamente schermato. La recinzione ha un'altezza non inferiore a 2 metri dal piano esterno di campagna, con cordolo di cemento alto 50 centimetri dei quali 30 interrati, prevedendo una fascia di rispetto interna di almeno 2 metri dalla recinzione. |
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Art. 44 - Registro dei cimiteri1. Il titolare del cimitero è tenuto al possesso ed alla corretta compilazione di un registro ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 nel quale sono annotate anche le seguenti informazioni: |
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Art. 45 - Modalità di trattamento delle spoglie1. Le spoglie sono interrate come tali o al massimo avvolte in involucri biodegradabili tali da non ostacolare la perfetta mineralizzazione delle spoglie. Possono essere accolte nelle fosse anche le ceneri risultanti dalla cremazione degli animali |
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Art. 46 - Trasporto delle spoglie1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie degli animali d’affezione avvengono nel rispetto del Regolamento (CE) n |
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Art. 47 - Dismissione dei cimiteri1. L'istanza di dismissione della struttura cimiteriale è presentata allo sportello unico del Comune territorialmen |
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Art. 48 - Vigilanza1. La vigilanza amministrativa e igienico sanitaria sui cimiteri per animali d’affezione compete ai Comuni ed ai Dip |
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Art. 49 - Disposizioni transitorie1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai cimiteri già attivati che si adeguano alle stesse entro dodici |
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Capo IX - Contributi Regionali |
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Art. 50 - Priorità1. La Regione eroga, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi per la realizzazione degli obiettivi della Legge con le seguenti priorità: a) a Comuni |
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Art. 51 - Contributi per l’attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione1. I contributi per l’attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione sono concessi con le seguenti modalità. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni capoluoghi di provincia, i Comuni associati ed i Comuni singoli indirizzano la domanda di contributo alla struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria. Le domande inviate oltre tale termine sono respinte e possono essere riproposte nei termini di scadenza per la successiva annualità. 3. Le domande presentate nei termini che non beneficiano del contributo per esaurimento delle risorse appostate sul bilancio relativo all’esercizio finanziario di riferimento, possono essere ripresentate l’anno successivo a cura del |
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Art. 52 - Contributi per il risanamento e la costruzione dei canili municipali1. I contributi per il risanamento e la costruzione dei canili municipali sono erogati con le seguenti modalità. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni capoluoghi di provincia, i Comuni associati ed i Comuni singoli indirizzano la domanda di contributo alla struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria. Le domande inviate oltre tale termine sono respinte. 3. I Progetti presentati ed approvati che non possono beneficiare del contributo per esaurimento delle risorse appostate sul bilancio relativo all’esercizio finanziario dell’anno di riferimento, possono essere riprodotti per l’anno successivo a cura dell'Ente interessato. 4. Le domande di concessione di contributo presentate da Comuni capoluoghi di provincia, Comuni associati e Comuni singoli, già beneficiari di un precedente contributo per lo stesso manufatto, sono valutate solo se la richiesta è finalizzata alla realizzazione di |
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Art. 53 - Contributi per il potenziamento delle strutture sanitarie per le prestazioni di primo e secondo livello1. I contributi alle AA.SS.LL. per il potenziamento delle strutture sanitarie deputate all’erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello sono erogati con le seguenti modalità. 2. La Regione sostiene la costruzione e la ristrutturazione delle strutture sanitarie a seguito di presentazione di progetti delle AA.SS.LL. cofinanziati al cinquanta per cento. 3. Entro il 31 maggio di ogni anno, le AA.SS.LL. indirizzano la domanda di concessione di contributo alla struttura amministrativa competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria. Le domande inviate oltre tale termine sono respinte e possono essere riproposte nei termini di scadenza per la successiva annualità. |
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Art. 54 - Progetti di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, tutela e protezione degli animali d’affezione1. I contributi alle Associazioni protezionistiche per la realizzazione di progetti di durata annuale relativi alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e alla tutela e protezione degli animali d’affezione sono erogati con le seguenti modalità. 2. Entro il 31 maggio di ogni anno, le associazioni protezionistiche iscritte all'Albo Regionale ai sensi dell'articolo 20 della Legge, indirizzano domanda di concessione di contributo alla st |
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Art. 55 - Indennizzi agli allevatori1. Le richieste di indennizzo degli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti sono trasmesse dal Dipartimento di Prevenzione della Sanità Animale di ciascuna Azienda Sanitaria della Regione Campania alla struttura amministrativa regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, corredate dal parere favorevole sulla liquidazione del Responsabile del Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente. 2. La domanda deve essere corredata d |
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Capo X - Disposizioni finali |
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Art. 56 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agl |
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Art. 57 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della |
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