Articolo prima aggiunto dalla L.R. 05/02/2007, n. 1 e poi abrogato dalla L.R. 03/10/2019, n. 33, come modificata dalla L.R. 30/04/2020, n. 16, così recitava:

“Art. 14-bis - Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni in materia di ittiturismo di cui all'articolo 12 sono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 500 ad euro 1.000 per l'uso improprio della denominazione di ittiturismo;

b) da euro 2.500 ad euro 7.750 per l'attività esercitata senza l'autorizzazione comunale nonché alla chiusura dell'esercizio. In tal caso, l'autorizzazione non può essere rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura;

c) da cinque a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero rispetto ai limiti volumetrici autorizzati;

d) da euro 250 ad euro 500 nei seguenti casi:

1) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;

2) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;

3) violazione di altre disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate.

2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni, di cui al comma 1, è disciplinato dalle norme della L.R. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”

Dalla redazione