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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della L.R. 44/2017 le modifiche al presente articolo hanno effetto dall’applicazione, da parte dei Consorzi di bonifica, del sistema di contabilità economico - patrimoniale che avviene attraverso l’adozione del bilancio di previsione di cui all’articolo 3 bis, comma 5, della presente legge relativo all’esercizio finanziario 2020; fino ad allora continua ad applicarsi l’articolo 3, nella versione previgente che così recita:
“Art. 3 - (Natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio finanziario)
1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all'articolo 11 della legge medesima.
2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio finanziario.
2 bis. Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi è adottato dall’Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’agricoltura di concerto con l’Assessore alle finanze.
2 ter. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:
a) dell'anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.”
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