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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 28/12/2020, n. 26
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L. R. Lombardia 28/12/2020, n. 26
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2022, n. 34
- L.R. 08/08/2022, n. 17
- L.R. 06/08/2021, n. 15
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è prevista la restituzione al Servizio sanitario regionale delle risorse del Fondo sanitario regionale, anticipate e utilizzate per l'assegnazione alle aziende sanitarie delle quote di indennizzi dovute ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni) negli esercizi dal 2012 al 2016 e 2020; a tal fine è autorizzata alla missione 13 "Tutela della salute", programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 e successivi, la spesa complessiva fino al massimo di euro 127.500.000,00 rateizzabile fino ad un massimo di dieci anni. 2. A partire dal 2021 la Regione corrisponde altresì alle ATS a valere sulle proprie risorse stanziate alla missione 13 "Tutela della salute", programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023, la quota per gli indennizzi di cui alla legge 210/1992, previsti in euro 21.500.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023. Per gli esercizi successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 3. È autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 alla missione 13 "Tutela della salute", programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 per l'esonero dalla compartecipazione della spesa sanitaria per gli operatori delle Forze armate, delle Forze di polizia, della Protezione civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia locale previsto dall'articolo 27-quater 1 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità). La spesa è rideterminabile con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 118/2011. 4. Al fine di supportare i pazienti colpiti dalla patologia COVID-19, e in considerazione delle difficoltà determ |
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Art. 3 - Modifiche a disposizioni di natura finanziaria1. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020 - 2022) le parole "anno del triennio 2020-2022" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni dal 2020 al 2024". 2. Alla spesa per l'anno 2024, derivante dalla modifica di cui al comma 1, riportata nell'allegato 12 "Elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio" alla legge regionale recante "Bilancio di previsione 2021-2023", la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai Titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale. 3. Le risorse di cui all'articolo 1, |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Modifiche all'articolo 20-bis della L.R. 6/2015 e disposizione finanziaria1. All'articolo 20-bis della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comm |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modifica all'articolo 44 della L.R. 10/2003 in tema di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica: |
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Art. 8 - Inserimento dell'articolo 77-quinquies nella L.R. 10/20031. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica: a) dopo l'articolo 77-quater è inserito il seguente: "Art. 77-quinquies - (Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici) |
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Art. 9 - Inserimento dell'articolo 77-sexies nella L.R. 10/2003 e modifiche all'articolo 9 della L.R. 11/20041. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica: a) dopo l'articolo 77-quinquies, come inserito dall'articolo 8 della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 77-sexies - (Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi) 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante "Legge di stabilità 2021-2023" av |
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Art. 10 - Rimessione in termini per il completamento di interventi di manutenzione urgente del territorio1. In considerazione del permanere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in riferimento ai contributi regionali concessi, mediante bandi per la manutenzione urgente del territ |
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Art. 11 - Modifiche alla L.R. 10/2003 in tema di tassa automobilistica regionale e compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina per autotrazione e norme finanziarie1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 38, la parola "finanziaria" è soppressa e dopo le parole "persone fisiche o giuridiche" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 39"; b) al comma 7-bis dell'articolo 38, le parole "o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)" e le parole "o del provvedimento di omologazione fino alla |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 72 della L.R. 10/2003 in tema di addizionale regionale IRPEF1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) all'alinea del comma 1 dell'articolo 72, le parole ", a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, e fino a quello in corso al 31 dicembre 2014," sono soppresse; b) al comma 1 dell'articolo 72 le aliquote, con i relativi scaglioni di reddito, sono sostituite dalle seguenti:
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Art. 13 - Modifica all'articolo 81-bis della L.R. 10/20031. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la s |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.
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Tabella A - Tabella C - Omissis
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