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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 30/12/2019, n. 24
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2021, n. 25
- L.R. 28/12/2020, n. 26
- L.R. 09/06/2020, n. 13
- Avviso di rettifica in B.U. 25/02/2020, Suppl. Ord. n. 9
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa1. L'ARPA contribuisce alle misure di contenimento della spesa relative agli enti dipendenti di cui alla Sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007), trasferendo a Regione, per ciascun anno del triennio 2020-2022, una somma pari a euro 4.000.000,00 da destinarsi a politiche ambientali. Le relative risorse sono introitate al Titolo 2 "Trasferimenti correnti" - Tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2020 - 2022 e allocate in spesa alla missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma 01 "Difesa del suolo" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020 - 2022. 2. Per il conseguimento di condizioni di maggiore efficienza e sicurezza di ponti stradali, loro pertinenze e opere connesse, è autorizzato il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria per una spesa complessiva di euro 54.000.000,00, suddivisa rispettivamente in euro 4.000.000,00 nel 2021 ed euro 10.000.000,00 annui dal 2022 al 2026, da destinarsi a Città Metropolitana di Milano e alle province, cui si provvede con le risorse stanziate alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. 3. La Giunta regionale, con proprio successivo provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 2. Le stesse sono assegnate a titolo di cofinanziamento fino a una percentuale pari al 75 per cento del costo complessivo dell'opera nel caso di strutture insistenti sulla rete viaria classificata di interesse regionale, e fino al 50 per cento negli altri casi. 4. Per il finanziamento di analisi e indagini tecniche finalizzate alla verifica di stabilità delle alzaie e dei manufatti presenti sui Navigli lombardi, da destinarsi al Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 annui dal 2020 al 2025 alla missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 03 "Trasporto per vie d'acqua" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua termini e modalità di erogazione delle risorse stanziate. 5. Al fine di garantire l'adeguata copertura finanziaria degli interventi di valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, nell'ambito dell'Accordo di Programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 850, assicurando una corretta programmazione delle risorse in coerenza con il programma degli interventi e le modalità di finanziamento previste dall'Accordo medesimo e dal relativo atto integrativo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 2019, n. 402, è autorizzata la seguente rimodulazione delle risorse pari a euro 20.000.000,00 dagli anni 2025 al 2027.
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Modifiche all'art. 44 della L.R. 10/20031. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: "1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale la persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, limitatamente a un solo veicolo, |
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Art. 5 - Modifiche all'art. 48 della L.R. 10/20031. All'articolo 48 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) il primo periodo del comm |
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Art. 6 - Modifiche all'articolo 77 della L.R. 10/20031. All'articolo 77 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 6-octies 1, le parole "e il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2019 e il 31 dicembre 2020"; la parola "ovvero" è sostituita dalla seguente: "oppure"; le pa |
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Art. 7 - Inserimento dell'art. 77-bis nella L.R. 10/2003 e norma finanziaria1. Dopo l'articolo 77 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi) è inserito il seguente: "Art. 77-bis - (Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica) |
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Art. 8 - Inserimento dell'art. 77-ter nella L.R. 10/20031. Dopo l'articolo 77-bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è inserito il seguente: "Art. 77-ter - (Agevolazione sperimentale per la promozione della rigenerazione urbana e territoriale) 1. Al fine della promozione della rigenerazione urbana e territoriale, anche in relazione allo sviluppo dell'attività d'impresa, l'aliquota dell'IRAP è azzerata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 68/2011, in via sperimentale, per le nuove microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea de |
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Art. 9 - Modifiche alla L.R. 8/2013 e inserimento dell'art. 77-quater nella L.R. 10/20031. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. In relazione ai tributi regionali propri di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) possono essere disposte maggiorazioni o riduzioni delle relative aliquote o tariffe a se |
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Art. 10 - Modifica degli articoli 22-bis e 22-ter della L.R. 86/19831. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5 dell'articolo 22-bis dopo le parole "per l'elezione dei componenti" è inserita la segu |
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Art. 11 - Integrazione dell'art. 13-bis della L.R. 31/20081. Dopo il comma 2 dell'articolo 13-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono aggi |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 13 - Istituzione del fondo per l'innovazione tecnologica1. Allo scopo di assicurare che l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli acquisti - ARIA s.p.a. mantenga performances adeguate all'evoluzione del contesto lombardo, Regione istituisce un apposito fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi della società. Il fondo, denominato "F |
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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TabelleParte di provvedimento in formato grafico |
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