Articolo abrogato dalla L.R. 29/03/1995, n. 14.

L’articolo 34 così recitava:

“Art. 34 - Vigilanza e controllo

Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al primo comma dell’articolo precedente, la Giunta Regionale promuove il riconoscimento della qualifica di Agente di Vigilanza turistica con funzioni di agente di Polizia giudiziaria in applicazione dell’art. 7 della L. n. 217/83 a dipendenti, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, scelti tra quelli designati, in numero non superiore a tre, da ciascuna Provincia e da ciascuna APT e dal Settore Turismo della Giunta Regionale.”

Dalla redazione