Comma abrogato dalla L.R. 27/02/2020, n. 1.

Il comma 1 dell’articolo 2 ter così recitava:

“1. Le attività multifunzionali sono attivate presso gli sportelli unici delle attività agricole comunali comunque denominati o, in assenza di essi, presso l’ufficio tecnico comunale competente. L’esercizio delle attività multifunzionali che configurino un servizio al pubblico, qualora non specificamente disciplinate da altre disposizioni statali e regionali, è subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). L’esercizio delle attività agricole aziendali è attivato secondo le modalità di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, anche comprendente la presentazione di un PUA di cui all'articolo 57 della l.r. 38/1999.”

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