Articolo abrogato dalla L.R. 22/10/2018, n. 7, così recitava:

"Art. 21 - (Sospensione e divieto di esercizio dell’attività)

1. Il comune competente può sospendere l’esercizio dell’attività di agriturismo per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni in caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 20.

2. L’esercizio dell’attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l’adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.

3. Il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di esercizio dell’attività qualora accerti che l’operatore agrituristico:

a) abbia sospeso l’attività da almeno un anno;

b) abbia perduto i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di agriturismo;

c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per complessivi sessanta giorni, esclusi quelli relativi all’adeguamento strutturale e organizzativo di cui al comma 2;

d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione di uso degli immobili interessati.

4. Il provvedimento di cui al comma 3 è comunicato dal comune alla Regione al fine dell’aggiornamento dell’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche nonché al fine della revoca degli eventuali contributi concessi ovvero del recupero di quelli erogati."

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