Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/10/2020, n. 6-2173
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/10/2020, n. 6-2173
Deliberaz. G.R. Piemonte 30/10/2020, n. 6-2173
Scarica il pdf completo | |
---|---|
Testo del documentoA relazione dell'Assessore Gabusi: Premesso che: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, nella parte seconda disciplina le procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC); in particolare gli articoli 5, 6, 19 e 20 della parte seconda del predetto decreto legislativo, disciplinano l’ambito di applicazione, le competenze e le modalità di svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale; l’allegato IV alla parte seconda del predetto decreto legislativo elenca i “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”; la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA) ed in particolare il punto 10.f) dell’allegato II della predetta Direttiva riporta, tra le altre, la tipologia progettuale definita: “Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell’allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua”; con riferimento a tale ultima categoria, era stata avviata dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia la procedura d’infrazione n. 2013/2170 per la non corretta trasposizione nell’ordinamento nazionale della categoria di progetti relativa alle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua di cui al punto 10.f dell’allegato II della predetta Direttiva; in particolare la Commissione europea aveva contestato il fatto che la normativa nazionale limitava l’ambito di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai soli progetti “destinati ad incidere sul regime delle acque”, escludendo pertanto a priori dalla citata procedura le opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua che per loro natura non risultano in grado di incidere sul regime delle acque; ravvisata la necessità di sanare le censure oggetto della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, l'art. 15, comma 1, lett. q) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, ha sostituito la lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del |
|
Allegato - Indirizzi interpretativi inerenti alla nozione di «opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua», di cui alla lettera o) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda del d. lgs. 152/20061. Premessa L'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 indica, tra le categorie di progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA le “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua” (punto 7 lett. o). In sede applicativa sono sorti diversi dubbi interpretativi sul significato da dare alla dizione sopra riportata, in particolare per quanto attiene le opere di “regolazione”. In generale per opere di regolazione, nel campo dell'ingegneria idraulica, si intendono opere che possono influire sul regime dei corsi d'acqua, vale a dire che ne possano modificare il naturale andamento delle portate nel tempo. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 42431 del 29/12/2014, ha specificato che nel testo originale (inglese) della direttiva 2011/92/UE, i progetti relativi alle "opere di canalizzazione e regolazione dei corsi d'acqua" sono definiti come “canalization and flood-relief works”. Considerato che il termine “flood-relief” è stato tradotto nella versione italiana con il termine più ampio di “regolazione”, afferente in generale ai deflussi superficiali, e che, in base al documento della Commissione europea “Inte |
Dalla redazione
- Opere idrauliche, acquedottistiche, marittime e lacuali
- Dighe
- Costruzioni
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Norme tecniche
Norme tecniche e amministrative per le dighe e gli sbarramenti di ritenuta
- Alfonso Mancini
- Pubblica Amministrazione
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Demanio
Le Autorità di sistema portuale (AdSP) e il Piano regolatore di sistema portuale
- Alfonso Mancini
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Trasporti
Valutazione e gestione della sicurezza di infrastrutture stradali e gallerie
- Redazione Legislazione Tecnica
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Finanza pubblica
- Provvidenze
- Mezzogiorno e aree depresse
- Edilizia scolastica
- Rifiuti
- Terremoto Centro Italia 2016
- Calamità/Terremoti
- Ambiente, paesaggio e beni culturali
- Edilizia e immobili
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Protezione civile
Il D.L. 91/2017 comma per comma
- Emanuela Greco
- Infrastrutture e opere pubbliche
- Fisco e Previdenza
- Finanza pubblica
- Strade, ferrovie, aeroporti e porti
- Imprese
- Trasporti
- Calamità
- Edilizia e immobili
- Protezione civile
- Previdenza professionale
- Provvidenze
- Imposte sul reddito
- Calamità/Terremoti
Le misure introdotte dal D.L. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)
- Redazione Legislazione Tecnica
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
31/12/2024
- Il 2025 parte con le caldaie a gas senza bonus da Italia Oggi
- Trasferte tracciabili d’oro da Italia Oggi
- Il Cin turistico in dichiarazione da Italia Oggi
- Successioni, registro uniforme da Italia Oggi
- Frazionamenti catastali, cambia il deposito onnline da Italia Oggi
- Tributi locali senza transazioni da Italia Oggi