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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 16/10/2020, n. 142
D. Leg.vo 16/10/2020, n. 142
D. Leg.vo 16/10/2020, n. 142
D. Leg.vo 16/10/2020, n. 142
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 49 e 56; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e d |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalità prima dell’introduzione di nuove disposizioni legislative o regola |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell’articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si applicano le seguenti definizioni: a) «titolo professionale prote |
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Art. 3. - Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio1. I soggetti regolatori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), nell’ambito dell’analisi dell’impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell’istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono alla valutazione di proporzionalità ai sensi del presente decre |
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Art. 4. - Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalità1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti non possono introdurre discriminazioni, né in via diretta, né in via indiretta, sulla base della nazionalità o della residenza. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanità pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell’equità delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscali, nonché la salvaguardia dell’efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell’ambiente, inclusi l’ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali; la proprietà intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale. 3. L’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non può essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo. 5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell’adozione delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori valutano i seguenti elementi: a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico pe |
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Art. 5. - Informazione e partecipazione dei portatori di interessi1. I soggetti regolatori assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e d |
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Art. 6. - Tutela giurisdizionale1. Avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti a |
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Art. 7. - Scambio di informazioni1. Ai fini dell’efficiente applicazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartiment |
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Art. 8. - Trasparenza1. I motivi in base ai quali le disposizioni, valutate conformemente al presente decreto, sono considerate giustificate e proporzionate, sono comunicati alla |
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Art. 9. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le |
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ALLEGATO I (Articolo 3) - VALUTAZIONE DI PROPORZIONALITÀGriglia informativa sulle disposizioni relative all’accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio
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