N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 16/02/2010, n. 15.

L’articolo 17 così recitava:

“Art. 17 - Sospensione dell’autorizzazione

1. Il comune competente può sospendere l’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui all’articolo 16 per un periodo minimo di mesi sei e fino ad un massimo di mesi dodici, qualora:

a) accerti gravi irregolarità nella conduzione dell’attività;

b) venga meno la rispondenza dello stato dell’impianto ai requisiti stabiliti per l’esercizio delle attività dalle vigenti norme previste in materia edilizia, di igiene e di pubblica sicurezza.”

Dalla redazione