Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 17 così recitava: “Art. 17 - (Programma di accoglienza del turista) - 1. La provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.

2. La provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone, sentita la conferenza provinciale permanente del turismo di cui all'articolo 19, il programma di accoglienza del turista e lo trasmette al comitato di promozione indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2; il programma è approvato entro il 30 novembre dello stesso anno ed è trasmesso alla Giunta regionale per la diffusione tramite il sistema informativo turistico.

3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:

a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;

b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;

c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

4. In fase di prima applicazione della presente legge si prescinde dal parere della conferenza provinciale permanente del turismo.”

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