Nel dettaglio:

- soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 Euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 Euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 11 del D.P.R. 917/1986, comma 2);

- soggetti per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro, o assimilati a quelli da lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 4.800 euro (art. 13 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera a); art. 13 del D.P.R. 917/1986, comma 5, lettera a), si vedano peraltro le esclusioni ivi indicate).

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