Le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 12 sono state abrogate dalla L.R. del 21/05/2012 n.15 e così recitavano: “a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;”

Dalla redazione