Articolo abrogato dalla L. 28/12/2015, n. 208. L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2. - (Partecipazione alle riunioni del CIPE)

1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni.”

Dalla redazione