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D. Leg.vo 03/09/2020, n. 119

Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
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Premessa


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a);

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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera b), le parole «dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate» sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»;

4) alla lettera p), dopo le parole «di cui alla lettera o), autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola «reclamati» sono aggiunte le seguenti: «come disciplinati dall'articolo 231, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «destinati ai musei,» sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa di settore,»;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» è sostituita dalla seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un centro di raccolta» sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno dei produttori di autoveicoli»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai s

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Art. 2. - Disposizioni transitorie e finali

1. I titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicemb

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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad

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