D. Dir. Gen.R. Lombardia 25/08/2020, n. 9972 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Dir. Gen.R. Lombardia 25/08/2020, n. 9972

Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere c) e c bis) della l.r. 26/2003 - Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009.
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Testo del documento


IL DIRETTORE GENERALE


Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «norme in materia ambientale»;

- la l.r. 21 maggio 2020, n. 11, «Legge semplificazione 2020»;

- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente»;

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;

- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»

- i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

- il r.r. 2 del 25 marzo 2020 «Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011»;

- il d.d.g. n. 13866 dell’11 dicembre 2009, «Determinazioni in merito agli impianti innovativi di cui all’art. 17 comma 1 lettera c bis) della l.r. 26/2003»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura (d.c.r. 64/2018) che prevede, tra le linee strategiche in materia di gestione rifiuti, l’integrazione nel Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) delle indicazioni del Pacchetto Economia Circolare (Direttive Rifiuti, Imballaggi, Discariche, RAEE, veicoli, batterie, strategia per le plastiche), che pone nuovi e più stringenti obiettivi per l’efficienza dell’uso delle risorse e della gestione dei rifiuti, il riciclo e riuso.

Dato atto che tra le azioni strategiche d

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Allegato 1 - Definizione di impianti innovativi e modalità di espletamento delle procedure

Definizioni

1. Sono da considerarsi innovativi gli impianti basati su tecnologie non comunemente utilizzate e non ancora presenti sul territorio regionale, con le seguenti caratteristiche:

a) progetti di landfill mining realizzati su discariche autorizzate ai sensi del D.lgs 36/2003 o della l.r. 94/1980, finalizzati al recupero di materia e/o di aree per destinazioni diverse da discarica o al riutilizzo delle discariche esclusivamente per i rifiuti residuali dalle operazioni di recupero;

b) progetti che prevedono l’utilizzo di processi termici non convenzionali (pirolisi, gassificazione, torcia al plasma, sublimazione molecolare, …);

c) impianti di trasformazione ed inertizzazione di rifiuti contenenti amianto;

d) impianti che consentono il recupero/riciclaggio o lo smaltimento di rifiuti con tecniche/tecnologie di nuovo sviluppo, che favoriscano l’economia circolare e perseguano la sostenibilità ambientale (es. riciclo chimico delle plastiche, recupero del fosforo dalle ceneri,..);

e) impianti che trasferiscono su scala industriale tecnologie e/o processi già autorizzati a livello sperimentale (ex art. 211 del d.lgs. 152/06) purché la loro realizzazione comporti una modifica impiantistica rispetto a quanto già autorizzato (in termini di quantitativi trattati e di tecnologia impiegata) e il passaggio di scala determini la necessità di valutare aspetti aggiuntivi rispetto a quanto valutato in sede di autorizzazione sperimentale.

2. Non sono da considerarsi impianti innovativi:

a) le modifiche impiantistiche/sperimentazioni in attività già esistenti, che non comportino l’installazione di nuovi impianti, né ne modifichino significativamente il processo; in tali casi, come previsto dall’art. 16, comma 1, lettera b quater) della l.r. 26/2003, è necessaria l’acquisizione del parere obbligatorio di Regione, alla quale il proponente è tenuto a trasmettere, per conoscenza, copia dell’istanza ai sensi della d.g.r. 10161/2002;

b) impianti la cui innovatività è esclusivamente determinata dall’applicazione di un diverso abbinamento/successione di tecnologie note e collaudate;

c) impianti la cui innovatività è esclusivamente determinata dall’installazione di nuovi sistemi di abbattimento degli inquinanti.


Procedure amministrative per i casi disciplinati dall’art. 16 comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003

In questa sezione sono esplicitate le modalità di svolgimento dell’iter autorizzatorio per gli impianti di gestione rifiuti di cui all’art. 16 comma 1, lettere b ter) e b quater) della l.r. 26/2003:

«b ter) l’approvazione dei progetti di impianti innovativi, autorizzabili sulla base degli articoli 29 quater, 208 o 209 del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell’impianto al carattere di innovazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento;

b quater) l’approvazione, previo parere obbligatorio della Regione, espresso anche rispetto alla riconducibilità dell’impianto al carattere di sperimentazione o innovazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c) e c bis), da rendere alla provincia entro il termine di conclusione del procedimento, delle seguenti tipologie progettuali:

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