Articolo abrogato dal D.P.G.R. 08/07/2020, n. 54/R., così recitava:

"Art. 7 - Norme transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione del regolamento e nelle more del completo funzionamento della piattaforma informatica di cui all’articolo 1, comma 2, l’istanza di agevolazione fiscale redatta sulla modulistica di cui al comma 2 è trasmessa dai donanti alla competente struttura della Giunta regionale in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di amministrazione digitale attraverso modalità telematiche in grado di attestare la provenienza, l’integrità del contenuto e la data di trasmissione.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di gestione dei tributi approva con decreto la modulistica per la presentazione delle istanze di agevolazione fiscale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento."

Dalla redazione