N12 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 01/08/2016, n. 47.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8 - Comunicazione dell'avviso di procedimento per l'apposizione di vincoli espropriativi

1. Ferme restando le altre modalità di avviso previste da disposizioni regionali, l'autorità espropriante comunica con lettera raccomandata, nei casi in cui si intende apporre il vincolo espropriativo, il deposito per la consultazione degli atti previsto:

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata al proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo espropriativo, risultante dai registri catastali.

3. Nella comunicazione sono indicati:

a) l'area interessata dal vincolo;

b) l'opera pubblica o di pubblica utilità che si intende realizzare;

c) nominativo del responsabile del procedimento;

d) luogo di deposito per la consultazione dell'atto;

e) data entro cui è possibile formulare osservazioni.

4. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta ovvero quando il proprietario sia deceduto e non risulti il proprietario attuale, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso che deve contenere le indicazioni di cui al comma 3. L'avviso è affisso nell'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare a vincolo e pubblicato sul sito informatico della Regione Toscana almeno per trenta giorni; un estratto dell'avviso è pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

5. I termini per la presentazione delle osservazioni dei proprietari decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 o dalla data di affissione nell'albo pretorio dei comuni nei casi di cui al comma 4.”

Dalla redazione