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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 10/08/2020
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PremessaIL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER I BENI |
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Allegato AElenco dei parametri individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017 per ciascuna delle tipologie previste: a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico: il parametro è dato dalla misura percentuale dell'area a pericolosità idraulica o a pericolosità da frana sul totale della superficie comunale; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base della soglia percentuale di ripartizione scelta con metodologia tecnico/statistica. I dati sono di fonte Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica: il parametro è dato dal reddito IRPEF mediamente dichiarato nei comuni calcolato dal rapporto tra l'ammontare complessivo del reddito imponibile nel comune e il numero dei contribuenti; l'inclusione o l'esclusione è determinata sulla base del reddito medio comunale inferiore al reddito medio nazionale. I dati sono di fonte Ministero dell'economia e delle finanze; c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981: il parametro è dato dal rapporto percentuale tra la popolazione rilevata nell'ultimo censimento rispetto a quella del c |
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Allegato B - Nota MetodologicaPremessa L'obiettivo della presente nota metodologica è quello di illustrare le modalità di costruzione della banca dati dei piccoli comuni che presentano le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017. Il perimetro di inclusione degli enti da considerare ai fini della citata legge è definito nella premessa del comma 2 che testualmente recita: «per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti». La platea dei piccoli comuni al 1° gennaio 2020 è composta da n. 5.522 enti. Tramite il supporto dell'Istat si è reso necessario acquisire una serie di dati per la costruzione di indicatori finalizzati a definire le caratteristiche che andranno a determinare l'appartenenza di ciascun comune ad almeno una delle tipologie elencate al comma 2, lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) della predetta legge. L'analisi degli indicatori costruiti per ciascuna delle tipologie di cui alle precedenti lettere ha portato alla definizione di un parametro in grado di selezionare l'appartenenza o meno del comune alla prevista tipologia di legge. I comuni in possesso di almeno un requisito delle previste tipologie di legge saranno i potenziali destinatari di finanziamento degli interventi da definire, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 158 del 2017, con la predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni. Si evidenzia la dinamicità annuale dell'elenco dei piccoli comuni per la costituzione di nuovi enti per effetto di fusioni o incorporazioni e la mancanza di dati propri al momento della formazione; Pertanto, durante il triennio di vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 158 del 2017, nel caso di nuove fusioni, l'elenco dei piccoli comuni sarà aggiornato applicando la metodologia già utilizzata nel corso dei lavori del tavolo tecnico che consiste nel definire gli indicatori del nuovo ente con operazioni aritmetiche eseguite sui dati utilizzati per gli enti di provenienza e, laddove per la tipologia del dato non sia possibile eseguire detta operazione, al nuovo comune sarà attribuita la situazione più favorevole già assegnata a uno dei comuni di provenienza. 1) La platea dei piccoli comuni I piccoli comuni sono stati identificati sulla base della popolazione legale rilevata attraverso il Censimento della popolazione del 2011. Come definito nella legge, per piccoli comuni si intendono quelli con una popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Nella platea dei piccoli sono stati inclusi quelli nati da fusioni o incorporazioni tra piccoli comuni anche quando il nuovo comune nato supera i 5.000 abitanti. Le fusioni considerate sono dunque quelle che comprendono esclusivamente piccoli comuni alla data del Censimento. Al fine di pervenire a una delimitazione il più possibile aggiornata, sono state considerate le variazioni amministrative che hanno avuto luogo fino al 1° gennaio 2020. Nell'elenco dei piccoli comuni attualizzato al 1° gennaio 2020 non sono stati inseriti nuovi comuni formati da fusioni o incorporazioni in cui almeno un ex comune aveva popolazione legale del censimento ISTAT, anno 2011, superiore a 5.000 abitanti. 2) Gli indicatori selezionati Gli indicatori inseriti nella banca dati rispondono alla duplice esigenza di rappresentare le tipologie definite nella legge n. 158 del 2017 e di esercitare una funzione di filtro rispetto all'insieme dei piccoli comuni. Di seguito, per ciascuna lettera dell'art. 1, comma 2, della legge n. 158, viene riportato l'elenco degli indicatori selezionati. Per ciascuno di essi si specifica la definizione tecnica, la fonte e i riferimenti utili per una corretta lettura dei dati. Tutti gli indicatori sono stati attualizzati all'elenco dei piccoli comuni al 1° gennaio 2020. Per costruire gli indicatori delle variazioni amministrative disposte nel corso dell'anno 2018 e 2019 si è proceduto con la somma aritmetica dei dati degli indicatori degli enti di provenienza quando l'operazione era metodologicamente corretta, altrimenti al nuovo ente è stata attribuita la situazione più vantaggiosa risultante dagli indicatori degli enti di provenienza. Lettera a) Il parametro è dato dalla percentuale di area a pericolosità idraulica P2>=2% o dall'area a pericolosità di frana P3+P4>= 2%. L'indicatore è stato costruito in base a dati di fonte Ispra e rappresenta quello maggiormente adatto a cogliere l'indicazione della legge n. 158 che, alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, fa esplicito riferimento ad «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico». L'Ispra fa riferimento a tre situazioni di pericolosità idraulica: 1) pericolosità idraulica elevata P3 con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti); 2) pericolosità idraulica media P2 con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti); 3) pericolosità idraulica bassa P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi). La classe P3 è compresa all'interno della classe P2: di conseguenza, sommarle non sarebbe corretto. L'indicatore inserito nella banca dati dei piccoli comuni è dato dal rapporto tra l'area a pericolosità idraulica P2 e totale della superficie comunale (quest'ultima di fonte Istat). L'indicatore assume valore pari a 1 quando il comune presenta il 2% o più della sua superficie in aree a pericolosità idraulica P2; altrimenti, assume valore pari a 0. I dati Ispra si riferiscono al 2015 e l'Istat li ha aggiornati e diffusi al 1° gennaio 2017 nell'ambito del progetto «Casa Italia». La de |
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