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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 06/10/2017, n. 158
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Testo coordinatio con le modifiche introdotte da:
- L. 17/05/2022, n. 61
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- L. 30/12/2018, n. 145
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Art. 1 - Finalità e definizioni1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo, del presente articolo, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni. 2. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti |
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Art. 2 - Attività e servizi1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province o aree vaste, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei picc |
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Art. 3 - Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni1. N1 Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. 2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo |
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Art. 4 - Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in mater |
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Art. 5 - Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione d |
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Art. 6 - Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche |
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Art. 7 - Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili d |
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Art. 8 - Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione |
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Art. 9 - Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia. 2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e |
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Art. 10 - Diffusione della stampa quotidiana1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l' |
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Art. 11 - Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di |
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Art. 12 - Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. |
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Art. 14 - Iniziative per la promozione cinematografica1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le regioni e l |
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Art. 15 - Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane |
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Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane |
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Art. 17 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai ri |
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