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D. Dirig.R. Lombardia 30/07/2020, n. 9329

Disposizioni attuative per l'assolvimento dell'obbligo ittiogenico da parte dei titolari di concessione di derivazione idrica da acque superficiali ai sensi della d.g.r. XI/2708 del 23 dicembre 2019.
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Testo del documento


IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI, POLITICHE DI FILIERA ED INNOVAZIONE


Richiamati:

- il regio decreto 1604/1942 «Testo Unico delle leggi sulla pesca», che introduce l’obbligo per i concessionari di derivazioni idriche di compensare gli impatti della derivazione sull’ittiofauna e sugli ecosistemi acquatici mediante semine annuali;

- la l.r. n. 31/08 ed in particolare l’art. 141 relativo alle derivazioni di acque in concessione ed agli interventi sui corpi idrici, che prevede al comma 2 lett. a) che:

- la Giunta regionale stabilisca disposizioni per la tutela della fauna ittica relativamente agli oneri a carico del concessionario di derivazioni idriche superficiali;

- il concessionario può assolvere a tale obbligo ittio

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Allegato A - Disposizioni attuative per l’assolvimento dell’Obbligo ittiogenico da parte dei titolari di concessione di derivazione idrica da acque superficiali

1. MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO

Il titolare di concessione di derivazione idrica da acque superficiali (Derivatore) può assolvere l’Obbligo ittiogenico determinato a suo carico mediante le seguenti modalità:

A. corresponsione in denaro a Regione Lombardia

B. semina diretta di ittiofauna

C. realizzazione di progetti mirati alla salvaguardia della fauna ittica autoctona


2. TEMPISTICA DELLA PROCEDURA DI ASSOLVIMENTO

a. Nuove concessioni o rinnovi: le Strutture AFCP della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi acquisiscono dal Derivatore, dall’Amministrazione che autorizza la concessione o da documentazione interna (Piano e Carta Ittica) i dati necessari alla determinazione dell’Obbligo ittiogenico mediante il protocollo di calcolo approvato con DGR 2708/2019 (dati relativi all’utenza, localizzazione della derivazione, lunghezza del tratto coinvolto, pregio ittico, passaggio pesci, presenza/assenza di migrazioni);

b. Determinazione e comunicazione dell’Obbligo ittiogenico: entro il mese di dicembre di ogni anno le Strutture AFCP della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi verdi inviano ai Derivatori la quantificazione dell’Obbligo ittiogenico dovuto per l’anno successivo e la relativa richiesta di assolvimento. La comunicazione conterrà le modalità per il versamento in funzione della forma giuridica del Derivatore;

c. Corresponsione in denaro: il Derivatore è tenuto a versare l’importo dovuto tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno di riferimento;

d. Assolvimento mediante piano di semina diretta di ittiofauna o progetto mirato alla salvaguardia di fauna ittica autoctona: dal ricevimento della richiesta di assolvimento, il Derivatore ha tempo 30 giorni per presentare alla Struttura AFCP un piano di semina diretta, e 45

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