Sent. C. Giustizia UE 28/05/2020, n. C-684/18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP18071

Sent. C. Giustizia UE 28/05/2020, n. C-684/18

6620943 6620943
Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Articoli da 184 a 186 - Principio di neutralità dell’IVA - Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizialmente - Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni.

1) L’articolo 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che le autorità tributarie nazionali devono imporre a un soggetto passivo una rettifica della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto operata inizialmente, qualora, a seguito dell’ottenimento, da parte di quest’ultimo, di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, tali autorità ritengano che la detrazione operata inizialmente fosse superiore a quella cui tale soggetto passivo aveva diritto.

2) L’articolo 185 della direttiva 2006/112/CE dev’essere interpretato nel senso che una rettifica di una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) operata inizialmente è obbligatoria nei confronti di un soggetto passivo avente sede in uno Stato membro anche qualora il fornitore di tale soggetto passivo abbia cessato le proprie attività in tale Stato membro e detto fornitore non possa più, per tale motivo, chiedere il rimborso di una parte dell’IVA che ha versato.

Dalla redazione