L. 23/07/2020, n. 97 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 23/07/2020, n. 97

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004; b) Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.
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Art. 1. - Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

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Art. 2. - Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro en

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Art. 3. - Modifiche alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), di cui è dato avviso mediante comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le modificazioni indicate nel presente articolo. A decorrere dalla medesima data e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), gli importi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 19 della legge n. 1860 del 1962, come da ultimo sostituito dal presente articolo, sono rispettivamente fissati in euro 700 milioni e nell’importo previsto dalla normativa previgente.

2. All’articolo 1, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

“a) “incidente nucleare” significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;

b) “impianti nucleari” significa i reattori nucleari, eccetto quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per la fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari; gli impianti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari irraggiati; gli impianti per l’immagazzinamento delle materie nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali materie; gli impianti destinati allo smaltimento di sostanze nucleari; ogni reattore, stabilimento o impianto in corso di disattivazione; tutti gli altri impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che saranno qualificati come tali con decisione del comitato direttivo dell’Agenzia per l’energia nucleare, istituita nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con le modalità di cui al terzo comma. Un impianto nucleare può comprendere vari impianti, dove sono detenuti combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, purché l’esercente sia lo stesso ed essi costituiscano un tutto organico, cioè un’unità in senso spaziale”;

b) alla lettera f), le parole: “Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dello sviluppo economico”;

c) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

“f-bis) “danno nucleare” significa:

1) qualsiasi decesso o danno alle persone;

2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni 3) per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del tribunale competente:

3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreché non sia compreso nei medesimi numeri, se è subìto da una persona avente titolo per chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

3.2) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono effettivamente prese o devono esserlo e nella misura in cui tale costo non sia compreso nel numero 2);

3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato con un interesse economico diretto in qualsiasi uso o godimento dell’ambiente, risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreché tale mancato guadagno non sia compreso nel numero 2);

4) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all’interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste propriet&

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Art. 4. - Disposizioni finanziarie

1. All’onere derivante dalle disposizioni di cui all’articolo I, paragrafi H e K, lettera a), del Protocollo emendativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede media

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Art. 5. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff

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Protocollo emendativo della Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004

Parte di provvedimento in formato grafico

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Protocollo emendativo della Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio 2004

Parte di provvedimento in formato grafico

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