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Circ. R. Emilia Romagna 05/06/2018, n. 410371

Indicazioni applicative in merito: alle tolleranze costruttive, alla verifica dello stato legittimo degli edifici da demolire, alla sanatoria di immobili soggetti a vincolo paesaggistico e al divieto di modificare la Modulistica Unificata Edilizia regionale e di richiedere altra documentazione.
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1. Le tolleranze costruttive: art. 19-bis L.R. n. 23/2004

L'articolo 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 (di seguito denominato "art. 19-bis"), a seguito delle importanti modifiche apportate dall'articolo 37 della L.R. n. 12 del 2017 e dall'art. 73 della L.R. n. 24 del 2017 N1, disciplina quattro fattispecie di opere edilizie realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio che non devono essere considerate abusi edilizi e, di conseguenza, non comportano l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, bensì vanno accertate all'atto della presentazione di un nuovo titolo abilitativo edilizio.

Tali norme sono state oggetto di numerose richieste di chiarimento che sono state prese in considerazione ai fini della predisposizione della presente circolare, volta a fornire agli enti ed agli operatori in indirizzo indicazioni interpretative per una corretta ed uniforme applicazione della citata disciplina regionale. Le presenti indicazioni sono da intendere specificative o modificative della circolare PG n. 312129 del 27 dicembre 2011, in ragione delle innovazioni apportate alla normativa di riferimento.

A fini meramente descrittivi e di semplificazione del linguaggio del presente atto, possiamo denominare le fattispecie disciplinate dall'art. 19-bis nel modo seguente:

1) Tolleranza esecutiva (comma 1),

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1.1. La tolleranza esecutiva (comma 1)

La prima ipotesi di tolleranza, di cui al comma 1 dell'art. 19-bis, si riferisce a quei parametri urbanistico edilizi che regolano il dimensionamento, le caratteristiche planivolumetriche e la collocazione dell'edificio/unità immobiliare, stabiliti dal piano urbanistico, dal regolamento edilizio o dalla stessa legge, il cui rispetto costituisce requisito di legittimità del titolo edilizio e di regolarità dell'opera realizzata.

Si consideri che non tutte le misure presenti nel progetto sono rilevanti ai fini della tolleranza esecutiva, ma solo quei parametri dimensionali e localizzativi per i quali la normativa vigente stabilisce dei limiti minimi o massimi da rispettare in sede di autorizzazione dell'intervento progettato e di esecuzione dei relativi lavori N7.

In via esemplificativa, i parametri più rilevanti interessati dalla tolleranza esecutiva attengono:

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1.2. Le tolleranze di cantiere (comma 1-bis)

Il comma 1-bis dell'art. 19-bis della L.R. n. 23 del 2004 (introdotto dall'art. 37 della L.R. n. 12/2017) prevede una ipotesi di tolleranza che non presenta i caratteri dell'abuso edilizio e, di conseguenza, ha natura sostanzialmente diversa da quella descritta al precedente paragrafo 1.

Tali difformità (anch'esse realizzate in un precedente processo edilizio, nel corso della esecuzione di un titolo abilitativo edilizio) sono infatti caratterizzate dai seguenti elementi:

a) non ineriscono ai parametri dimensionali o localizzativi il cui rispetto costituisce requisito di legittimità del titolo edilizio e di regolarità dell'opera realizzata, analiticamente elencati nel precedente paragrafo 1 N9;

b) non comportano nessuna (altra) violazione della disciplina dell'attività edilizia, come richiamata dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 15 del 2013, e, di consegue

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1.3. Le difformità tollerate in sede di agibilità e le difformità accertate e tollerate nel corso di un procedimento edilizio (comma 1-ter)

Il comma 1 ter dell'art. 19-bis disciplina due fattispecie accomunate dal fatto che, nel passato:

- sono state realizzate delle difformità parziali N11, nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti da un titolo abilitativo edilizio;

- l'amministrazione comunale ha assunto provvedimenti favorevoli agli interessati per la cui emanazione la legge richiede l'avvenuta verifica della regolarità dell'intervento edilizio realizzato, e dunque ha considerato tali difformità non rilevanti;

- l'amministrazione comunale non è intervenuta per la rimozione di detti provvedimenti favorevoli e per ripristinare gli abusi per un periodo di tempo tale da far sorgere in capo agli interessati un affidamento incolpevole sulla regolarità di quella situazione di fatto e di diritto e sulla conseguente stabilità della situazione realizzatasi;

- e non ricorrono i requisiti e presupposti previsti dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per rimuovere i provvedimenti favorevoli appena citati e i loro effetti.

Il comma 1-ter dell'art. 19-bis prevede dunque due ipotesi accomunate dal fatto che l'amministrazione comunale ha considerato nel passato "tollerabili" dette parziali difformità, assumendo provvedimenti favorevoli agli interessati e non è intervenuta per un significativo lasso di tempo in via di autotutela. Queste circostanze fanno sì che il legislatore regionale ritenga ormai prevalente, sull'esigenza di rimozione delle difformità, la necessità di assicurare la "certezza delle posizioni giuridiche" e la "tutela dell'affidamento dei privati".

Questa scelta del legislatore regionale risulta perfettamente coerente con il principio di tutela dell'affidamento come recentemente consolidato nell'art. 21-n

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1.4. La dichiarazione e rappresentazione delle tolleranze (comma 1-quater)

Dal momento che tutte e quattro le ipotesi di tolleranza fin qui esaminate devono essere accertate dall'amministrazione comunale in via definitiva. per verificare che sussistono le circostanze analiticamente indicate sui paragrafi precedenti, il comma 1-quater dell'art. 19-bis dispone che dette tolleranze devono essere dichiarate dal tecnico abilitato nella prima pratica edilizia che interesserà l'immobile N14.

La constatazione d

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2. La verifica dello stato legittimo per edifici destinati ad interventi di demolizione e ricostruzione (art. 11, comma 6, L.R. 24/2017)

Appare utile in questa sede ricordare un'ulteriore semplificazione introdotta dall'art. 11, comma 6, della L.R. n. 24/2017 circa la valutazione dello stato legittimo degli edifici che siano oggetto di interventi edilizi che ne prevedano la demolizione,

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3. La sanatoria degli abusi commessi in immobili soggetti a vincoli paesaggistici

Sempre con l'obiettivo di ridurre gli impedimenti normativi allo sviluppo di politiche di riuso e di rigenerazione urbana, le recenti leggi regionali in materia edilizia e urbanistica sono intervenute per precisare i casi e i modi in cui è ammessa la sanatoria dell

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3.1. La sanatoria degli abusi edilizi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico sopravvenuto

La prima disposizione recepisce recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa e dello stesso Ufficio legislativo del MIBACT secondo cui:

- è pacifico che nel caso in cui le opere siano state realizzate senza titolo (o in difformità da esso) prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico esse costituiscono un "abuso edilizio" (da sanzionare ai sensi della L.R. n. 23 del 2004) ma non un "abuso paesaggistico", in quanto al momento della commissione dell'illecito il soggetto non

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3.2. Gli abusi paesaggistici realizzati prima del 12 maggio 2006

Il comma 5 dell'art. 70 della L.R. n. 24 del 2017 è diretto a specificare ai Comuni la data a partire dalla quale opera il divieto di autorizzazione in sanatoria stabilito dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, precisando che tale divieto opera per gli interventi realizzati (in carenza di autorizzazione paesaggistica) dopo il "12 maggio 2006, data di entrata in vigore del

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4. Il divieto di modificare la modulistica unificata edilizia regionale e di richiedere altra documentazione

Si coglie l'occasione di questa circolare per ricordare che per le tolleranze costruttive, le sanatorie, così come per qualunque altra indicazione della MODULISTICA UNIFICATA EDILIZIA REGIONALE (MEUR), i Comuni non possono modificare la documentazione richiesta, così come non possono richiedere documentazione aggiuntiva o modificare la stessa modulistica regionale.

Tutto ciò costituisce violazione dell'obbligo, sancito dall'art. 2-bis, comma 1, lett. c) della L.R. n. 15 del 2013, dell'utilizzo "unicamente" della modulistica regionale per la presentazione delle istanze edilizie. La disposizione regionale recepisce quanto stabilito dall'

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