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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Superamento della V.INC.A. negativa per opere di rilevante interesse nazionale
La Corte di giustizia UE, sentenza 16/07/2020, C-411/19, ha ritenuto compatibile con l’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle flora e della fauna selvatiche (c.d. Direttiva Habitat), la normativa nazionale che consente la prosecuzione, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, della procedura di autorizzazione di un piano o di un progetto la cui incidenza su una zona speciale di conservazione (ZSC) non possa essere mitigata e sul quale l’autorità pubblica competente abbia già espresso parere negativo, a meno che non esista una soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
QUESITI INTERPRETATIVI - Le questioni sono state rimesse alla Corte europea dal TAR Lazio, con l’ordinanza 24/01/2019, n. 908, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste, nonché da alcuni proprietari direttamente interessati dall’intervento circa la compatibilità comunitaria di alcune decisioni con cui il Consiglio dei ministri (prima) ed il C.I.P.E. (poi) avevano in concreto superato il parere negativo del Ministero dell’ambiente in merito alla realizzazione di un’opera infrastrutturale, di rilevante interesse nazionale, che interessava un’area naturale protetta.
Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte di giustizia UE quesiti interpretativi riguardanti, tra l’altro, la Direttiva 92/43/CEE e le norme di recepimento italiane di cui al D.P.R. 08/09/1997, n. 357 in merito alla possibilità di superare, ed eventualmente a quali condizioni, un parere negativo già espresso in materia ambientale da parte della competente autorità statale (Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio).
PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE EUROPEA - In proposito i giudici europei, con una complessa e articolata sentenza, hanno fissato alcuni principi per l’applicazione delle norme italiane in materia.
In particolare, secondo la Corte UE, qualora un piano o un progetto abbia formato oggetto di valutazione negativa, quanto alla sua incidenza su una zona speciale di conservazione (ZSC), e lo Stato abbia comunque deciso di realizzarlo per motivi di rilevante interesse pubblico, l’art. 6 della Direttiva 21/05/1992, n. 43:
- prevede che lo Stato debba propendere per la “soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata”;
- consente di definire le misure di compensazione nell’ambito della medesima decisione, purché siano soddisfatte anche le altre condizioni previste dall’art. 6, par. 4, della Direttiva;
- prevede che il soggetto proponente realizzi uno studio dell’incidenza del piano o del progetto di cui si tratta sulla zona speciale di conservazione interessata, sulla base del quale l’autorità competente procede alla valutazione della incidenza; il piano o il progetto modificato deve costituire oggetto di una nuova valutazione da parte della autorità competente;
- pur lasciando agli Stati membri il compito di designare l’autorità competente a valutare l’incidenza di un piano o di un progetto su una zona speciale di conservazione nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza europea, non consente che una qualsiasi altra autorità prosegua o completi tale valutazione, una volta che quest’ultima sia stata realizzata.
MASSIME - Per completezza si riportano di seguito le massime ufficiali enunciate nel testo della sentenza.
1) L’articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente la prosecuzione, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, della procedura di autorizzazione di un piano o di un progetto la cui incidenza su una zona speciale di conservazione non possa essere mitigata e sul quale l’autorità pubblica competente abbia già espresso parere negativo, a meno che non esista una soluzione alternativa che comporta minori inconvenienti per l’integrità della zona interessata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
2) Qualora un piano o un progetto abbia formato oggetto, in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE, di una valutazione negativa quanto alla sua incidenza su una zona speciale di conservazione e lo Stato membro interessato abbia comunque deciso, ai sensi del paragrafo 4 di detto articolo, di realizzarlo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, l’articolo 6 di tale Direttiva dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale consente che detto piano o progetto, dopo la sua valutazione negativa ai sensi del paragrafo 3 di detto articolo e prima della sua adozione definitiva in applicazione del paragrafo 4 del medesimo, sia completato con misure di mitigazione della sua incidenza su tale zona e che la valutazione di detta incidenza venga proseguita. L’articolo 6 della Direttiva 92/43 non osta invece, nella stessa ipotesi, a una normativa che consente di definire le misure di compensazione nell’ambito della medesima decisione, purché siano soddisfatte anche le altre condizioni di attuazione dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale Direttiva.
3) La Direttiva 92/43/CEE dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che prevede che il soggetto proponente realizzi uno studio dell’incidenza del piano o del progetto di cui trattasi sulla zona speciale di conservazione interessata, sulla base del quale l’autorità competente procede alla valutazione di tale incidenza. Tale Direttiva osta invece a una normativa nazionale che consente di demandare al soggetto proponente di recepire, nel piano o nel progetto definitivo, prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico e ambientale dopo che quest’ultimo abbia formato oggetto di una valutazione negativa da parte dell’autorità competente, senza che il piano o il progetto così modificato debba costituire oggetto di una nuova valutazione da parte di tale autorità.
4) La Direttiva 92/43/CEE dev’essere interpretata nel senso che essa, pur lasciando agli Stati membri il compito di designare l’autorità competente a valutare l’incidenza di un piano o di un progetto su una zona speciale di conservazione nel rispetto dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte, osta invece a che una qualsivoglia autorità prosegua o completi tale valutazione, una volta che quest’ultima sia stata realizzata.