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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Bolzano 16/06/2020, n. 436
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- Deliberaz. G.P. Bolzano 07/09/2021, n. 782
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Testo del documento
L’articolo 78 comma 1 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, prevede che, fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della legge stessa, la realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo. L’importo del contributo di intervento è determinato dal Comune prima del rilascio del permesso di costruire. In caso di intervento subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), la segnalazione contiene una proposta dell’importo del contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e una attestazione dell’avvenuto pagamento. Ai sensi dell’articolo 78 comma 4 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, in luogo del pagamento del contributo di intervento l’interessato/interessata può convenire con il Comune l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, anche esterne all’area oggetto dell’intervento, purché previste dalla programmazione comunale e funzionali all’ambito territoriale interessato dagli interventi. Il Consiglio comunale delibera, sulla base di un regolamento tipo, definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni ai sensi dell’articolo 78, comma 6, della citata legge provinciale, il regolamento comunale riguardante i criteri per la commisurazione e la corresponsione del contributo d’intervento nonché per la regolamentazione dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi dell‘articolo 78, comma 4, della legge. Con il modello di regolamento, soggetto ad approvazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 79, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, sono inoltre stabiliti: a) i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti non destinati ad uso residenziale, nonché la quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente a carico della pubblica amministrazione; |
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Allegato - Modello di regolamento - Determinazione e riscossione del contributo di intervento
Art. 1 - Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento contiene disposizioni attuative relative al contributo di intervento, in esecuzione della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, di seguito denominata "legge", e, in particolare, degli articoli 78, 79. 80 e 81.
Art. 2 - Contributo di intervento 1. Per interventi soggetti al rilascio di un permesso di costruire o subordinati a SCIA o a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) deve essere corrisposto un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 79 nonché al costo di costruzione di cui all'articolo 80 della legge. 2. Il contributo di intervento viene determinato per una parte in base all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, di seguito denominato "contributo di urbanizzazione", e per l'altra parte in funzione del costo di costruzione, di seguito denominato "contributo sul costo di costruzione". 3. Alla CILA si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per la SCIA.
Art. 3 - Base di calcolo del contributo di intervento 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge e dal presente regolamento, la base di calcolo del contributo di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione è costituita dalla volumetria fuori terra ed interrata dell'intero territorio comunale. 2. Il contributo di intervento è dovuto per la volumetria oggetto dell'intervento, a metro cubo vuoto per pieno. Tale volumetria è calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge. 2-bis. Per le stazioni degli impianti di risalita in servizio pubblico la volumetria è calcolata, esclusivamente ai fini della determinazione del contributo di intervento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge. Il contributo di intervento è dovuto esclusivamente per la volumetria dei locali non tecnicamente necessari a tali stazioni e destinati per esempio a: amministrazione, sala dipendenti, pronto soccorso, scuola sci, servizio avviso valanghe, noleggio sci, deposito sci, sci-service, attività agonistica, cabina di comando, biglietteria, sala d'attesa, servizi igienici, rimessa per i mezzi battipista, officina, deposito attrezzi, magazzino o deposito, ad eccezione dei depositi di ricambi per l'impianto funiviario. N8 3. In caso di impianti non destinati ad uso residenziale, con luce netta interna dei singoli piani superiore a tre metri, per il calcolo del contributo sul costo di costruzione viene computata solo l'altezza di tre metri per ogni piano.
Art. 4 - Determinazione del contributo sul costo di costruzione 1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti dalle disposizioni della legge e dal presente regolamento, il contributo sul costo di costruzione per edifici con destinazione d'uso residenziale ammonta a ...% N2 e per tutte le altre destinazioni d'uso a ...% N3 del costo di costruzione definito ai sensi dell'articolo 80 della legge, compresi gli interventi edilizi di cui all'articolo 37, comma 4, della legge. 2. Nel caso di interventi su edifici esistenti, comportanti la modifica della destinazione d'uso il contributo sul costo di costruzione è calcolato tenuto conto dell'eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione d'uso rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. L'ammontare dell'eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Front office per le pratiche edilizie e paesaggistiche alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero presentazione della SCIA. Un eventuale credito a favore della persona interessata, emerso a seguito della modifica della destinazione urbanistica, non costituisce né titolo per il rimborso né per una compensazione. 3. In deroga al comma 1 la percentuale del contributo sul costo di costruzione viene determinato nella seguente misura: a) ...% N4 all'interno dell'area insediarle e ...% (4) all'esterno dell'area insediarle per volumetria con destinazione abitazione nella sede del maso chiuso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della legge; b) ...% N3 per alloggi di servizio; c) ...% N3 per attività di servizio; d) ...% N3 per pubblici servizi all'interno dell'area insediabile; e) ...% N3 per pubblici servizi all'esterno dell'area insediabile; f) ...% N3 per attività artigianali all'interno dell'area insediabile; g) ...% N3 per attività artigianali all'interno della zona produttiva; h) ...% N3 per attività artigianali all'esterno dell'area insediabile; i) ...% N3 per il commercio al dettaglio all'interno dell'area insediabile; j) ...% N3 per l'indust |
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