Articolo abrogato dalla L. 23/12/2000, n. 388.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge le tariffe di pedaggio sulla tangenziale di Napoli sono fissate nella misura del 40 per cento di quelle annualmente previste in applicazione della vigente normativa di convenzione.

Il Ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS può sospendere o disporre l'applicazione solo parziale degli adeguamenti tariffari annuali di cui al precedente comma; in tale caso compete alla società concessionaria il rimborso da parte dell'ANAS dei relativi minori introiti da pedaggio.

Alla società Tangenziale di Napoli S.p.a., a parziale copertura dei minori introiti per l'esercizio 1982 derivanti dal ridotto livello tariffario rispetto a quello previsto dalla vigente normativa va di convenzione, viene erogato un contributo di lire 30 miliardi, da iscrivere a carico del capitolo 505 del bilancio dell'ANAS per il medesimo esercizio finanziario.

Per gli esercizi finanziari 1983 e successivi, l'ANAS, è autorizzata ad iscrivere nel proprio bilancio preventivo le somme annualmente dovute alla società Tangenziale di Napoli S.p.a., quale integrazione dei minori introiti di pedaggio derivanti dal ridotto livello tariffario effettivamente applicato in attuazione del disposto dei primi due commi del presente articolo.

Nella determinazione del contributo di cui al comma precedente si tiene conto del beneficio economico conseguito dal bilancio delle società Autostrade S.p.a. per effetto della proroga di cui al secondo comma dell'articolo 13 della presente legge, limitatamente alla quota di esso destinata alla compensazione degli oneri della gestione della partecipazione al capitale della società Tangenziale di Napoli S.p.a. e determinata in applicazione del disposto del terzo comma dello stesso articolo.”

Dalla redazione