N25 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 11/03/2016, n. 24.

L’articolo 10 ter così recitava:

“Art. 10 ter - Nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti

1. Presso ciascuna provincia è istituito un nucleo tecnico provinciale per gli impianti esistenti, di seguito denominato Nucleo, quale organismo tecnico interistituzionale di consulenza e supporto tecnico alla provincia stessa ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti.

2. Il Nucleo di cui al comma 1 è composto da un dirigente regionale e da un dirigente provinciale, entrambi in possesso di adeguata professionalità in materia di costruzione degli invasi.

3. Il Nucleo di cui al comma 1 è integrato da un dirigente del comune in cui è ubicato l'invaso oggetto di valutazione, in possesso di adeguata professionalità in materia urbanistico ambientale.

4. Il Nucleo è nominato dalla provincia su designazione delle amministrazioni di appartenenza dei suoi membri.

5. Per ciascun membro del Nucleo è nominato un supplente, designato dalle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 tra i propri dipendenti ed in possesso della medesima professionalità del titolare.

6. La partecipazione al Nucleo di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

7. Le modalità di funzionamento del Nucleo sono definite nel regolamento di cui all'articolo 14.”

Dalla redazione