Ai sensi dell’art. 72 della L.R. 29/05/2020, n. 13, in deroga alle definizioni di cui all'articolo 30 del regolamento, la distanza tra il filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione.

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