Articolo abrogato dalla L.R. 06/08/2009, n. 33, così recitava:

“1. Il prelievo delle acque di falda emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell’articolo 243 del d.lgs. 152/2006, non necessita di concessione di derivazione d’acqua.

2. Nel caso di cui al comma 1, in sede di approvazione del progetto di bonifica dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed all’impatto sull’acquifero.”

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