Comma abrogato dalla L.P. 16/04/2020, n. 3.

Il comma 1 dell’articolo 58 così recitava:

“1. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) l’organo amministrativo è costituito, di norma, da un amministratore unico, oppure, per assicurare la rappresentanza delle amministrazioni partecipanti ovvero dei gruppi linguistici o per ragioni di adeguatezza organizzativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre a sei membri;””.

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