Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per ciascuna delle attività industriali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante e del parere espresso dal comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), il prefetto competente per territorio, avvalendosi della collaborazione del comitato di cui al primo comma, punto 1, dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, deve predisporre un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato ai Ministri dell'Interno per il coordinamento della protezione civile.

2. Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate ai Ministri dell'ambiente e della sanità ed alle regioni interessate.

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