N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Le regioni:

a) partecipano all'attività degli organi consultivi indicati nell'articolo 15;

b) ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6 e i progetti di nuovi impianti di cui all'articolo 9;

c) formulano, in ordine ai progetti di nuovi impianti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali osservazioni e proposte integrative, anche istituendo apposite conferenze con la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali e organismi pubblici interessati;

d) trasmettono la dichiarazione del fabbricante, corredata con le eventuali osservazioni di cui alla lettera c), alle autorità competenti a rilasciare autorizzazioni o concessioni per l'esercizio dell'attività industriale;

e) chiedono, relativamente agli impianti esistenti, sottoposti all'obbligo di dichiarazione, eventuali informazioni supplementari e, se del caso, formulano osservazioni circa le misure integrative o modificative esclusivamente a seguito di ispezione collegiale da parte dei rappresentanti degli enti locali e degli organismi pubblici interessati;

f) comunicano ai Ministeri della sanità e dell'ambiente i risultati dell'esame di cui alla lettera c), ai fini della predisposizione dell'inventario nazionale delle attività industriali a rischio di incidente rilevante;

g) vigilano affinché il fabbricante soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione nell'esercizio dell'attività industriale mantenga costantemente le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti;

h) disciplinano le modalità di esercizio delle competenze attribuite.

Dalla redazione