Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Il fabbricante, prima di dare inizio ad una nuova attività industriale rientrante nel campo di applicazione del presente decreto, è tenuto alla presentazione della notifica a norma degli articoli 4 e 5 o della dichiarazione a norma dell'articolo 6 del presente decreto.

2. Il fabbricante è tenuto a corredare la notifica di cui all'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con una copia della perizia giurata prevista dal comma 3.

3. Il fabbricante, fermo quanto previsto dai commi 5 e 6, può dare inizio alla attività industriale trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione alle medesime autorità destinatarie della notifica di una perizia giurata, redatta da professionisti iscritti nei competenti albi professionali.

4. La perizia giurata deve attestare:

a) la veridicità e la completezza delle informazioni;

b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1.

5. Fatti salvi i provvedimenti di cui all'articolo 19, entro il termine di cui al comma 3, le autorità competenti possono dettare le prescrizioni che, ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, e sulla base delle informazioni fornite, sono necessarie a garantire la sicurezza dell'impianto; il fabbricante deve adottare tali prescrizioni per dare inizio all'attività industriale. Le prescrizioni medesime sono trasmesse al sindaco ai fini di cui al comma 6.

6. Il sindaco provvede sulla agibilità degli impianti soltanto dopo che sia decorso il termine di cui al comma 3. Le autorità competenti, nei casi previsti dall'articolo 216 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dall'articolo 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e negli altri casi in cui l'inizio dell'attività è subordinata al rilascio della autorizzazione o concessione, provvedono soltanto dopo aver acquisito copia della perizia giurata.

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