Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere aggiornate su richiesta delle autorità competenti, sulla base delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi. In ogni caso tale aggiornamento deve essere effettuato ogni tre anni.

2. La notifica deve essere altresì aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possano avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

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