Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni relative alle sostanze riportate rispettivamente nell'allegato II e nell'allegato III concernenti:

1) i dati e le informazioni elencati nell'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui esse intervengano o possono intervenire;

3) la quantità (ordine di grandezza);

4) il comportamento chimico e/o fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, può influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in casi di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza all'esterno dello stabilimento;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata al prefetto ed all'autorità competente;

d) indicazione del fabbricante sul se e su quali misure assicurative e di garanzia per i rischi di danni a persona, a cose e all'ambiente abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

Dalla redazione

L’ausilio del BIM alle frontiere "mobili" dell'ingegneria economica e del Project Construction Management. Parte quarta: Processi nel settore Architecture, Engineering and Construction (AEC)

La realtà virtuale unitamente all'intelligenza artificiale ed alle innovative tecnologie di rilievo costituiscono l’ossatura dei nuovi processi di rappresentazione degli elementi territoriali, sia naturali che antropici, nelle loro tre dimensioni, lasciando pochissimo spazio, anzi sostituendo l'ormai obsoleto metodo a due dimensioni (2D).
A cura di:
  • Francesco Guzzo
  • Giuseppe Funaro
  • Massimo Micieli
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino