Articolo abrogato dalla L. del 22/02/1994 n. 146, così recitava:

“Art. 60. - Rifiuti equiparati

1. Sono qualificati equiparati ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività artigianali, commerciali e di servizi che siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani interni, ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, con il regolamento comunale di cui all'art. 59, comma 1, tenuto conto della qualità e quantità degli stessi e del relativo costo di smaltimento e nel rispetto dei criteri tecnici generali stabiliti dallo Stato ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. I rifiuti di cui al periodo precedente, ove superino i limiti di quantità o non rientrino nelle tipologie di qualità indicate nel regolamento ai fini dell'assimilazione ai rifiuti solidi urbani, ovvero nei casi in cui tali qualità non vengano indicate nel regolamento, sono qualificati come rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, quarto comma, n. 1, seconda parte, del decreto sopra indicato e la superficie su cui essi si formano rimane esclusa da quella tassabile ai sensi del successivo art. 62, comma 3.”

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