N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.P. del 15/05/2013 n. 7. L’articolo 7 così recitava: “Art. 7 - 1. Per le finalità di cui alla lettera h) del precedente articolo 3, quando le condizioni dei luoghi richiedano un particolare controllo dei fenomeni nivometeorologici, possono essere costituite commissioni comunali per la prevenzione dalle valanghe, composte da non meno di cinque e non più di dieci membri, con particolare conoscenza della zona e dei fenomeni legati all'innevamento.

2. Le commissioni che operano nel territorio di competenza vengono costituite con deliberazione dei Consigli comunali interessati.

3. L'ufficio idrografico servizio prevenzione valanghe può segnalare ai comuni interessati l'opportunità di costituire la commissione sulla base di un'adeguata motivazione.

4. La costituzione delle commissioni è resa obbligatoria qualora il benestare dell'Assessore provinciale competente sull'apprestamento di un'area sciabile, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, venga subordinato ai controlli e alle segnalazioni da disporsi, ai sensi del successivo comma, dalle stesse commissioni.

4-bis. La costituzione delle commissioni comunali per la prevenzione delle valanghe è resa altresì obbligatoria dall'assessore provinciale competente in materia di trasporti, qualora l'ufficio forestale competente per territorio segnali all'ufficio provinciale trasporti funiviari che la concessione di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico è esercitata su un tracciato rivelatosi soggetto a pericolo di valanghe. In tali casi il direttore dell'ufficio provinciale trasporti funiviari dispone della sospensione dell'esercizio della concessione, ai sensi dell'articolo 28, terzo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 43, fino alla comunicazione dell'avvenuta costituzione della commissione stessa.

5. Le commissioni svolgono operazioni di controllo sui fenomeni nivometerologici al fine di segnalare tempestivamente ai sindaci dei comuni interessati l'eventuale incombenza di pericolo di valanghe sui centri e nuclei abitati, opere pubbliche e impianti o infrastrutture di interesse pubblico. Sulla base delle segnalazioni trasmesse, il sindacato è tenuto a dare comunicazione del pericolo medesimo, con i mezzi che riterrà di volta in volta più idonei agli enti o soggetti direttamente interessati.

6. Le commissioni esplicano altresì una funzione consultiva nei confronti del sindaco per i provvedimenti che riterrà di adottare ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma.

7. Il sindaco può obbligare i gestori di piste o di impianti di risalita a tenere affissi al pubblico, in appositi spazi, visibili da parte degli utenti, i bollettini dell'ufficio idrografico servizio prevenzione valanghe, nonché le segnalazioni della commissione riguardanti la situazione nivometeorologica.

8. Nel caso di impianti di risalita o aree sciabili riguardanti più comuni, i provvedimenti di cui ai precedenti commi sono adottati dal sindaco nell'ambito del cui territorio è ubicata la stazione di partenza dell'impianto e/o ricada la prevalenza di percorso dell'area sciabile su cui incomba pericolo di valanghe.

9. Le commissioni devono svolgere l'attività di controllo sulla base della metodologia indicata dall'ufficio idrografico servizio prevenzione valanghe.

10. Il presidente viene eletto dalla commissione nel suo seno e provvede alla convocazione della medesima. Il comitato elegge anche il vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

11. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel territorio del comune interessato, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

12. Avuto riguardo della dislocazione del territorio e degli impianti di risalita e delle piste di sci, le commissioni possono operare suddividendosi in sottocommissioni, composte da non meno di tre membri.”

Dalla redazione