Articolo abrogato dalla L.R. 04/08/2016, n. 20.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Affidamento del servizio

1. L’Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto del principi dell’UE, mediante:

a) l’affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell’UE;

b) l’indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio;

c) ovvero, l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.

2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione dell’offerta. I bandi di gara sono adottati dall’Organo di governo, acquisito il parere dell’Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni.

3. Ove all’interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell’ATO, salvo diverse disposizioni per specifici sevizi locali. L’Organo di governo, sentita l’Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, l’Organo di governo, sentita l’Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione.

4. In ogni caso, l’Organo di governo procede all’affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall’Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali.”

Dalla redazione