Articolo abrogato dalla L.R. 31/03/2017, n. 15, così recitava:

“Art. 8 - Progetti locali

1. I progetti locali, elaborati in conformità agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, sono espressione della programmazione territoriale relativamente agli ambiti indicati dal piano della cultura di cui all’articolo 4.

2. I progetti locali sono predisposti nel rispetto dei seguenti principi:

a) promozione e sviluppo della progettualità comune, e coordinamento dei soggetti operanti nel settore e delle loro attività;

b) promozione delle relazioni tra i beni culturali ed i contesti territoriali;

c) efficienza ed efficacia della progettazione e delle azioni di attuazione;

d) cooperazione e partecipazione di soggetti pubblici e privati;

e) imparzialità, pubblicità e trasparenza;

f) valorizzazione dell’attività di ricerca e di sperimentazione.

3. Gli enti locali coordinano i progetti locali in relazione all’ambito territoriale di competenza.

4. Le competenti strutture regionali, verificata la conformità dei progetti locali agli indirizzi del piano della cultura di cui all’articolo 4, approvano l’elenco dei progetti ammissibili e assegnano i relativi finanziamenti; i relativi atti sono trasmessi per conoscenza alla Commissione consiliare competente.”

Dalla redazione